Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33810 del 06/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33810 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STEFANI SERGIO MARIA N. IL 08/05/1982
avverso l’ordinanza n. 1944/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
19/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. p (E72 o C-14 CT Qg, P c,< citai ex‹ I id-rc_f- e• t.„- ,«..e r,,,,„ e ( ft Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 06/06/2014 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 10.12.2013 il Tribunale di Milano, costituito ai sensi dell'art. 309 Cod. proc. pen., giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sez. 5 0 , con pronuncia 04.07.2013, procedendo quindi al riesame chiesto da Sergio Maria Stefani dell'ordinanza 09.01.2013 del Gip dello stesso Tribunale con la quale era imposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, così decideva : a) annullava l'ordinanza genetica quanto al capo A) con riferimento al periodo successivo al Febbraio 2010; b) confermava la stessa, sempre quanto al capo A), con riferimento al periodo Maggio 2009 - Gennaio 2010; c) confermava l'ordinanza cautelare anche con riferimento al capo B), previa riqualificazione dei fatti contestati nel reato continuato, in concorso, di cui all'art. 302 Cod. pen. aggravato dalla transnazionalità.1.1 E' utile, per una migliore comprensione della vicenda, ripercorrere la sequenza procedimentale : a. con ordinanza in data 09.01.2013 il Gip di Milano disponeva la custodia cautelare in carcere di Sergio Maria Stefani in ordine ai reati sub A) della provvisoria incolpazione, ascritto ai sensi dell'art. 270 bis Cod. pen. aggravato ai sensi degli artt. 3 e 4 L. 146/2006, e B), ascritto ex artt. 280 e 280 bis Cod. pen., sempre aggravato dalla transnazionalità; in fatto si addebitava al predetto indagato di avere, in correità con altri, anche all'estero, promosso, costituito ed organizzato l'associazione avente finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico denominata FAI/FRI (Federazione Anarchica Informale/Fronte Rivoluzionario Internazionale), in tale veste avendo anche ideato, programmato ed organizzato la campagna terroristica denominata "Eat The Rich" culminata nell'esecuzione di due attentati dinamitardi presso il CIE di Gradisca di Isonzo (15.12.2009) e l'Università Bocconi di Milano (16.12.2009).b. avendo lo Stefani proposto istanza di riesame dell'ordinanza cautelare, il Tribunale di Milano, con decisione ex art. 309 Cod. proc. pen. in data 08.02.2013, confermava tale provvedimento sia in ordine al reato di cui al capo A), sia quanto a quello sub B), peraltro riqualificato il fatto ivi ascritto ai sensi dell'art. 302 Cod. pen. (istigazione a commettere reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato) con l'aggravante della transnazionalità.c. la Corte di cassazione, adita dallo Stefani, con pronuncia 04.07.2013 della Sezione Quinta, rigettando nel resto il ricorso, annullava l'ordinanza del riesame su due punti : 1. la partecipazione dello Stefani al sodalizio, e dunque la sussistenza di 1 gravi indizi di colpevolezza, successivamente al 2010; 2. l'idoneità dei fatti ascritti a costituire il ritenuto reato ex art. 302 Cod. pen.d. con l'ordinanza 10.12.2013 il Tribunale di Milano, in sede di rinvio, decideva nei termini già sopra ricordati.1.2 Rilevava in tal senso il Tribunale come la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo A), qualificato come in imputazione, avesse superato il vaglio del giudizio di legittimità; in sostanza si trattava dell'elaborazione di idee ed obbiettivi del gruppo sovversivo durante il periodo di detenzione di esso Stefani in carcere (dal Luglio al Dicembre 2009 per analogo addebito pendente davanti all'autorità giudiziaria di Perugia) mediante scambio di lettere con altri consociati, da diffondere, aventi finalità eversive, e nella programmazione di uno sciopero della fame dimostrativo.- In ordine ai profili temporali, in riferimento al dictum della Corte di cassazione, rilevava il Tribunale milanese come gli ultimi contatti epistolari si fossero realizzati fino al 03.01.2010 e come, dopo la scarcerazione dello Stefani per i fatti di Perugia nell'Agosto 2010, sussistessero contatti dell'indagato con altri soggetti inseriti nel sodalizio non tali da integrare gravi indizi di colpevolezza, ma sufficienti ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari.Quanto al reato di cui sub B), sempre con riferimento alla motivazione del rinvio, rilevava il Tribunale di Milano come il documento facente capo allo Stefani, da lui consegnato per la divulgazione alla moglie Katia Di Stefano durante un colloquio in carcere il 30.11.2009, contenesse effettivamente esortazioni ad atti concreti di lotta contro il potere da diffondere anche via internet, tali da concretizzare il reato ex art. 302 Cod. pen.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto indagato che motivava l'impugnazione, con atto del difensore fiduciario, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesinei seguenti termini : - premetteva il ricorrente di essere stato scarcerato in data 19.12.2013 per decorrenza dei termini di fase, essendo stato quindi sottoposto alla misura della presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno; - nel merito : il Tribunale del rinvio non aveva tratto le dovute conseguenza dalla circostanza che esso ricorrente era stato nel frattempo assolto, perché il fatto non sussiste, dalla Corte d'assise di Perugia con sentenza 22.10.2013 proprio dalla stessa imputazione ex art. 270 bis Cod. pen. con riferimento allo stesso gruppo 2 ascritto come sovversivo, avendo preso in esame gli stessi elementi (tra cui la corrispondenza nel periodo di detenzione); difettavano comunque gli elementi necessari alla struttura di un'associazione, quali basi, mezzi, distinzione di ruoli; in definitiva non erano stati provati né gli elementi costitutivi di una vera e propria associazione sovversiva, né che la condotta ascritta ad esso ricorrente -di mantenere contatti epistolari dal carcere- fosse stata significativa di un'attiva partecipazione criminosa e non piuttosto meramente dimostrativa di singola volontà di essere genericamente aderente al movimento anarchico; - quanto al capo B), il Tribunale in sede di rinvio non aveva colto il senso della censura della Corte di cassazione che aveva indicato la genericità della lettera di esso ricorrente, ed altresì che lo sciopero della fame dei detenuti (dal 20 Dicembre al primo Gennaio) era successivo agli episodi del 15 e 16 Dicembre (con uso di esplosivo); - quanto alle esigenze cautelari, già la cassazione aveva rilevato l'insufficienza degli elementi (successivi contatti con il Settepani) ai fini del ritenuto pericolo di specifica recidiva.Considerato in diritto 1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.2. Va premesso, quanto al permanente interesse dello Stefani al ricorso, che egli -per quanto scarcerato per scadenza dei termini di fase- risulta (per sua stessa affermazione) colpito da ordinanza coercitiva ex art. 282 Cod. proc. pen., emessa evidentemente ai sensi dell'art. 307 Cod. proc. pen., trattandosi di reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), Cod. proc. pen.- Resta valido, quindi, l'interesse dell'indagato a contrastare le ragioni di fondo dell'ordinanza genetica e del giudizio di riesame che qui vanno comunque verificate, posta anche la sovrapposizione temporale tra i due provvedimenti a suo carico.Va poi ricordato come, a seguito dell'iter avuto dal presente procedimento cautelare (come sopra in sintesi rievocato), allo stato attuale residui per l'odierno ricorrente il confermato addebito di cui all'art. 270 bis Cod. pen. (capo A) con limitazione temporale al periodo Maggio 2009 - Gennaio 2010, nonché quello di cui all'art. 302 Cod. pen. (in tal senso qualificato il capo B della provvisoria incolpazione).- Deve poi essere ben tenuto presente che, essendo l'ordinanza qui impugnata stata emessa in seguito al disposto rinvio, solo i profili rinviati devono essere vagliati, risultando ogni altro aspetto coperto da preclusione cautelare.3 Ciò posto, è del tutto evidente la manifesta infondatezza nel merito dei proposti motivi.Risulta irrilevante, a questi fini, che esso Stefani sia stato assolto nel processo che lo vedeva imputato davanti all'A.G. di Perugia, posto che -pur essendo stato dedotto esservi molti punti in comune- non si hanno, in questa sede, elementi per verificare gli aspetti di asserita coincidenza (o di autonomia) dell'incriminato gruppo perugino rispetto a quello milanese, né la sostanza dei più concreti addebiti, in termini di condotta. Peraltro il ricorso, sul punto, difetta nettamente di autosufficienza, non avendo il ricorrente messo a disposizione di questa Corte alcuna documentazione idonea a verificare l'assunto.Non sono ammissibili i profili di ricorso che ripropongono, sotto vari profili oggettivi, i temi della sussistenza dell'associazione sovversiva (capo A), atteso che sono coperti dalla preclusione, avendo la Corte di cassazione disposto rinvio, quanto al reato ex art. 270 bis Cod. pen., solo per rivalutare la posizione soggettiva dell'indagato quanto alla sua partecipazione nel periodo successivo al Gennaio 2010. Nessuna doglianza può pertanto essere mossa in ordine al reato in questione, posto che il Tribunale milanese, in coerenza al disposto rinvio, ha escluso la sufficienza indiziaria per quanto riguarda il periodo successivo al gennaio 2010.Pari giudizio d'inammissibilità deve darsi anche in ordine alle censure mosse in ordine al capo B) che vengono proposte largamente in fatto e suggerendo interpretazioni soggettive che non possono avere ingresso in questa sede. Il Tribunale del rinvio, peraltro, ha compiuto ampia e dettagliata disamina (v. ff. 1923 dell'ordinanza impugnata) di tutti gli elementi relativi a tale addebito, esaminando anche le prospettazioni difensive, oggi riproposte con inammissibile aspecificità dell'impugnazione che non si confronta con tale articolata motivazione.Quanto alle esigenze cautelari, la cessazione della condizione restrittiva, per scadenza dei termini di fase, fa decadere l'interesse del ricorrente ad impugnare il punto per quanto attiene l'ordinanza del riesame milanese, oggetto del ricorso qui in esame. Peraltro, la permanenza di rischi di specifica recidiva è motivata dal Tribunale del riesame (v. f. 16 dell'ordinanza) con argomenti (successivi contatti con appartenenti al gruppo) che resistono alle generiche censure mosse dal ricorrente.3. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile ex artt. 591 e 606, comma 3, Cod. proc. pen.Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento 4 delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Così deciso in Roma il 06 Giugno 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Cassa delle Ammende.-

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