Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33810 del 06/06/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33810 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STEFANI SERGIO MARIA N. IL 08/05/1982
avverso l’ordinanza n. 1944/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
19/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. p (E72 o C-14 CT Qg, P c,< citai ex‹ I id-rc_f- e• t.„- ,«..e
r,,,,„ e ( ft Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 06/06/2014 Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 10.12.2013 il Tribunale di Milano, costituito ai sensi
dell'art. 309 Cod. proc. pen., giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di
cassazione, Sez. 5 0 , con pronuncia 04.07.2013, procedendo quindi al riesame
chiesto da Sergio Maria Stefani dell'ordinanza 09.01.2013 del Gip dello stesso
Tribunale con la quale era imposta nei suoi confronti la misura cautelare della
custodia in carcere, così decideva : a) annullava l'ordinanza genetica quanto al capo
A) con riferimento al periodo successivo al Febbraio 2010; b) confermava la stessa, sempre quanto al capo A), con riferimento al periodo Maggio 2009 - Gennaio 2010;
c) confermava l'ordinanza cautelare anche con riferimento al capo B), previa
riqualificazione dei fatti contestati nel reato continuato, in concorso, di cui all'art.
302 Cod. pen. aggravato dalla transnazionalità.1.1 E' utile, per una migliore comprensione della vicenda, ripercorrere la
sequenza procedimentale :
a. con ordinanza in data 09.01.2013 il Gip di Milano disponeva la custodia
cautelare in carcere di Sergio Maria Stefani in ordine ai reati sub A) della provvisoria incolpazione, ascritto ai sensi dell'art. 270 bis Cod. pen. aggravato ai
sensi degli artt. 3 e 4 L. 146/2006, e B), ascritto ex artt. 280 e 280 bis Cod. pen.,
sempre aggravato dalla transnazionalità; in fatto si addebitava al predetto indagato
di avere, in correità con altri, anche all'estero, promosso, costituito ed organizzato
l'associazione avente finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico
denominata FAI/FRI (Federazione Anarchica Informale/Fronte Rivoluzionario
Internazionale), in tale veste avendo anche ideato, programmato ed organizzato la
campagna terroristica denominata "Eat The Rich" culminata nell'esecuzione di due
attentati dinamitardi presso il CIE di Gradisca di Isonzo (15.12.2009) e l'Università
Bocconi di Milano (16.12.2009).b. avendo lo Stefani proposto istanza di riesame dell'ordinanza cautelare, il
Tribunale di Milano, con decisione ex art. 309 Cod. proc. pen. in data 08.02.2013,
confermava tale provvedimento sia in ordine al reato di cui al capo A), sia quanto a
quello sub B), peraltro riqualificato il fatto ivi ascritto ai sensi dell'art. 302 Cod. pen.
(istigazione a commettere reati contro la personalità interna ed internazionale dello
Stato) con l'aggravante della transnazionalità.c. la Corte di cassazione, adita dallo Stefani, con pronuncia 04.07.2013 della
Sezione Quinta, rigettando nel resto il ricorso, annullava l'ordinanza del riesame su
due punti : 1. la partecipazione dello Stefani al sodalizio, e dunque la sussistenza di 1 gravi indizi di colpevolezza, successivamente al 2010; 2. l'idoneità dei fatti ascritti a
costituire il ritenuto reato ex art. 302 Cod. pen.d. con l'ordinanza 10.12.2013 il Tribunale di Milano, in sede di rinvio, decideva
nei termini già sopra ricordati.1.2 Rilevava in tal senso il Tribunale come la sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza in ordine al reato di cui al capo A), qualificato come in imputazione,
avesse superato il vaglio del giudizio di legittimità; in sostanza si trattava dell'elaborazione di idee ed obbiettivi del gruppo sovversivo durante il periodo di
detenzione di esso Stefani in carcere (dal Luglio al Dicembre 2009 per analogo
addebito pendente davanti all'autorità giudiziaria di Perugia) mediante scambio di
lettere con altri consociati, da diffondere, aventi finalità eversive, e nella
programmazione di uno sciopero della fame dimostrativo.- In ordine ai profili
temporali, in riferimento al dictum della Corte di cassazione, rilevava il Tribunale
milanese come gli ultimi contatti epistolari si fossero realizzati fino al 03.01.2010 e
come, dopo la scarcerazione dello Stefani per i fatti di Perugia nell'Agosto 2010,
sussistessero contatti dell'indagato con altri soggetti inseriti nel sodalizio non tali da
integrare gravi indizi di colpevolezza, ma sufficienti ai fini dell'attualità delle
esigenze cautelari.Quanto al reato di cui sub B), sempre con riferimento alla motivazione del
rinvio, rilevava il Tribunale di Milano come il documento facente capo allo Stefani,
da lui consegnato per la divulgazione alla moglie Katia Di Stefano durante un
colloquio in carcere il 30.11.2009, contenesse effettivamente esortazioni ad atti
concreti di lotta contro il potere da diffondere anche via internet, tali da
concretizzare il reato ex art. 302 Cod. pen.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto indagato che motivava l'impugnazione, con atto del difensore fiduciario, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesinei seguenti termini :
- premetteva il ricorrente di essere stato scarcerato in data 19.12.2013 per
decorrenza dei termini di fase, essendo stato quindi sottoposto alla misura della
presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno;
- nel merito : il Tribunale del rinvio non aveva tratto le dovute conseguenza
dalla circostanza che esso ricorrente era stato nel frattempo assolto, perché il fatto
non sussiste, dalla Corte d'assise di Perugia con sentenza 22.10.2013 proprio dalla
stessa imputazione ex art. 270 bis Cod. pen. con riferimento allo stesso gruppo
2 ascritto come sovversivo, avendo preso in esame gli stessi elementi (tra cui la
corrispondenza nel periodo di detenzione); difettavano comunque gli elementi
necessari alla struttura di un'associazione, quali basi, mezzi, distinzione di ruoli; in
definitiva non erano stati provati né gli elementi costitutivi di una vera e propria
associazione sovversiva, né che la condotta ascritta ad esso ricorrente -di
mantenere contatti epistolari dal carcere- fosse stata significativa di un'attiva
partecipazione criminosa e non piuttosto meramente dimostrativa di singola volontà
di essere genericamente aderente al movimento anarchico; - quanto al capo B), il Tribunale in sede di rinvio non aveva colto il senso della
censura della Corte di cassazione che aveva indicato la genericità della lettera di
esso ricorrente, ed altresì che lo sciopero della fame dei detenuti (dal 20 Dicembre
al primo Gennaio) era successivo agli episodi del 15 e 16 Dicembre (con uso di
esplosivo);
- quanto alle esigenze cautelari, già la cassazione aveva rilevato l'insufficienza
degli elementi (successivi contatti con il Settepani) ai fini del ritenuto pericolo di
specifica recidiva.Considerato in diritto
1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile
con ogni dovuta conseguenza di legge.2. Va premesso, quanto al permanente interesse dello Stefani al ricorso, che
egli -per quanto scarcerato per scadenza dei termini di fase- risulta (per sua stessa
affermazione) colpito da ordinanza coercitiva ex art. 282 Cod. proc. pen., emessa
evidentemente ai sensi dell'art. 307 Cod. proc. pen., trattandosi di reati di cui
all'art. 407, comma 2, lett. a), Cod. proc. pen.- Resta valido, quindi, l'interesse
dell'indagato a contrastare le ragioni di fondo dell'ordinanza genetica e del giudizio
di riesame che qui vanno comunque verificate, posta anche la sovrapposizione
temporale tra i due provvedimenti a suo carico.Va poi ricordato come, a seguito dell'iter avuto dal presente procedimento
cautelare (come sopra in sintesi rievocato), allo stato attuale residui per l'odierno
ricorrente il confermato addebito di cui all'art. 270 bis Cod. pen. (capo A) con
limitazione temporale al periodo Maggio 2009 - Gennaio 2010, nonché quello di cui
all'art. 302 Cod. pen. (in tal senso qualificato il capo B della provvisoria
incolpazione).- Deve poi essere ben tenuto presente che, essendo l'ordinanza qui
impugnata stata emessa in seguito al disposto rinvio, solo i profili rinviati devono
essere vagliati, risultando ogni altro aspetto coperto da preclusione cautelare.3 Ciò posto, è del tutto evidente la manifesta infondatezza nel merito dei
proposti motivi.Risulta irrilevante, a questi fini, che esso Stefani sia stato assolto nel processo
che lo vedeva imputato davanti all'A.G. di Perugia, posto che -pur essendo stato
dedotto esservi molti punti in comune- non si hanno, in questa sede, elementi per
verificare gli aspetti di asserita coincidenza (o di autonomia) dell'incriminato gruppo
perugino rispetto a quello milanese, né la sostanza dei più concreti addebiti, in
termini di condotta. Peraltro il ricorso, sul punto, difetta nettamente di autosufficienza, non avendo il ricorrente messo a disposizione di questa Corte
alcuna documentazione idonea a verificare l'assunto.Non sono ammissibili i profili di ricorso che ripropongono, sotto vari profili
oggettivi, i temi della sussistenza dell'associazione sovversiva (capo A), atteso che
sono coperti dalla preclusione, avendo la Corte di cassazione disposto rinvio, quanto
al reato ex art. 270 bis Cod. pen., solo per rivalutare la posizione soggettiva
dell'indagato quanto alla sua partecipazione nel periodo successivo al Gennaio
2010. Nessuna doglianza può pertanto essere mossa in ordine al reato in questione,
posto che il Tribunale milanese, in coerenza al disposto rinvio, ha escluso la
sufficienza indiziaria per quanto riguarda il periodo successivo al gennaio 2010.Pari giudizio d'inammissibilità deve darsi anche in ordine alle censure mosse in
ordine al capo B) che vengono proposte largamente in fatto e suggerendo
interpretazioni soggettive che non possono avere ingresso in questa sede. Il
Tribunale del rinvio, peraltro, ha compiuto ampia e dettagliata disamina (v. ff. 1923 dell'ordinanza impugnata) di tutti gli elementi relativi a tale addebito,
esaminando anche le prospettazioni difensive, oggi riproposte con inammissibile
aspecificità dell'impugnazione che non si confronta con tale articolata motivazione.Quanto alle esigenze cautelari, la cessazione della condizione restrittiva, per
scadenza dei termini di fase, fa decadere l'interesse del ricorrente ad impugnare il
punto per quanto attiene l'ordinanza del riesame milanese, oggetto del ricorso qui
in esame. Peraltro, la permanenza di rischi di specifica recidiva è motivata dal
Tribunale del riesame (v. f. 16 dell'ordinanza) con argomenti (successivi contatti
con appartenenti al gruppo) che resistono alle generiche censure mosse dal
ricorrente.3. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione,
deve essere dichiarato inammissibile ex artt. 591 e 606, comma 3, Cod. proc. pen.Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del
disposto dell'art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
4 delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua,
di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili
di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Così deciso in Roma il 06 Giugno 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Cassa delle Ammende.-