Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3381 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3381 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIACCABRINO ANGELO N. IL 29/02/1952
SEDDA MARCELLO N. IL 23/04/1959
avverso la sentenza n. 2426/2012 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/10/2013

Considerato che:
Fiaccabrino Angelo e Sedda Angelo ricorrono avverso la sentenza, in
data 28 giugno 2012, del G.I.P. del Tribunale di Vicenza, cui è stata
loro applicata, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.,la
pena concordata per i reati loro rispettivamente ascritto, e chiedendone
l’annullamento, si dolgono il primo per la mancata applicazione dell’art.
129 c.p.p mentre il secondo enuncia esclusivamente la volontà di proporre
l’impugnazione;

richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., può essere oggetto di
controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”.
(Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071);
“Nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena
nella misura patteggiata tra le parti, non e’ ammissibile proporre
motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi
di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione
alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di
natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del
giudice che ne ha accertato la correttezza, non e’ revocabile
unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito
e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni,
non e’ legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere
tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con
l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono
addivenute”. (cass. pen. sez 3, 27.3.2001, Ciliberti, 219852).
Inoltre la richiesta di patteggiamento comporta l’accettazione
della ritualità degli atti processuali fino a quel momento compiuti
(Cass., sez. Sez. I, 26 maggio 1997„ n. 6520), e la rinuncia a far
valere le proprie eccezioni e difese (Cass., sez. I, 28 giugno 1991, n.
2926).
La mancata indicazione dei motivi rende inammissibile inoltre il ricorso
del Sedda.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalle citate massime, che
il Collegio condivide, vanno dichiarate inammissibili le impugnazioni;

“La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su

peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza di elementi
che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.;
Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché di ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai
ricorsi, si determina equitativamente in Euro 1500;
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento

somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 8 ot

re 2013

delle spese processuali e ciascuno di essi, inoltre, al versamento della

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