Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33806 del 20/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33806 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORCI PINA
avverso l’ordinanza n. 112/2013 TRIBUNALE di COSENZA, del
12/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
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11.A.Q,Z,
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 20/05/2014

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RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 12.9.2013, il Tribunale di Cosenza in composizione

monocratica rigettava l’istanza, introdotta nella forma dell’incidente di esecuzione, con la quale
il difensore delle Parti civili CORCI Pina, ANDRIERI Alessia e ANDRIERI Francesco, costituitesi
nel procedimento a carico di ANDRIERI Antonio (n. 2739/10 R.G.N.R.), aveva chiesto integrarsi
il dispositivo di sentenza emessa nel procedimento suddetto, aggiungendovi che le spese

poste a carico dello Stato in quanto lo stesso imputato godeva di tale beneficio.
Osservava il Giudicante che, per giurisprudenza costante, l’ammissione dell’imputato al
beneficio del patrocinio a spese dello Stato non comportava che venissero poste a carico
dell’Erario le spese processuali sostenute dalla Parte civile alla cui rifusione l’imputato fosse
stato condannato, sicché non vi era alcun errore da rettificare.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Parte civile CORCI Pina,
deducendo, in un unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha
concluso per la inammissibilità del ricorso, in quanto manifestamente infondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
1.1. Questa Corte in proposito ha già osservato che lo Stato è tenuto a corrispondere
solo le spese necessarie alla difesa dell’imputato o dell’altra parte ammessa al beneficio, in
quanto si sostituisce a questi – considerate le loro precarie condizioni economiche – per
garantirne un diritto primario previsto dall’art. 24 Cost., comma 3. L’obbligo dello Stato,
invece, non si estende alla tutela di diritti ulteriori.
Ed invero, l’espressione “l’onorario e le spese agli avvocati” di cui all’art. 107 d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 – così come correttamente osservato dal Giudice del merito – non
contempla altri avvocati che quelli officiati dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio (Sez.
5, Sentenza n. 38271 del 17/07/2008, Cutone e altro, Rv. 242026; Sez. 3, Sentenza n. 22006
del 13/04/2010 Mazzocco e altri Rv. 247652).
Da quanto esposto consegue, con riferimento al caso in esame, che l’ammissione
dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell’Erario le
spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l’imputato stesso sia stato
condannato.
1.2. In nessuna violazione di legge è, quindi, incorso il provvedimento censurato, che si
è puntualmente attenuto ai principi sopra richiamati.

1

processuali liquidate in loro favore nella misura di euro 1.000,00 venissero momentaneamente

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa
delle Ammende, che si stima equo fissare in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2014

Il Consiglie estensore

Il Presidente

processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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