Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33805 del 20/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33805 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POLITI PAOLO N. IL 30/09/1961
avverso l’ordinanza n. 202/2012 TRIBUNALE di PESARO, del
04/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C) 0_ 42,1_ C ‘EZ
ct o
cLt
kre e c–(4.A.42MA-r
et_ titt tAue fin–tka ee_ LQ_

Udit i difensor Avv.;

,

Data Udienza: 20/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del 4.7.2013, il Tribunale di Pesaro, in funzione di Giudice

dell’Esecuzione, respingeva l’opposizione proposta da POLITI Paolo avverso il provvedimento in
data 21.11.2012, reiettivo di istanza volta ad ottenere l’estinzione della pena applicata ex art.
444 c.p.p. con sentenza del Tribunale di Pesaro 22.5.2006, divenuta irrevocabile il 7.7.2007.
Osservava il Giudicante che il POLITI aveva commesso nel quinquennio un delitto della

giurisprudenza di legittimità, il sistema non prevedeva la subordinazione dell’estinzione ad una
eventuale revoca conseguente a condanna irrevocabile (Cass., n. 36993/2011).
2. Ha proposto ricorso per cassazione POLITI Paolo per il tramite del suo difensore di
fiducia.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 445, comma 2,
c.p.p., in quanto, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma
(ordinanze C. Cost. nn. 107 e 434 del 1998), l’effetto preclusivo all’estinzione del reato non
consegue alla pendenza di un procedimento penale, ma all’accertamento della responsabilità
contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia carenza di motivazione in ordine alla dedotta
violazione del principio costituzionale di presunzione d’innocenza.
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, sollevava questione di legittimità costituzionale
dell’art. 445, comma 2, c.p.p., per violazione dell’art. 27, comma 2, Cost..
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso, in quanto contrastante con pacifico e consolidato
orientamento giurisprudenziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.
2. L’interpretazione letterale dell’art. 445, comma 2, c.p.p., avallata da un intervento
della Corte Costituzionale (cfr. ordinanza n. 107 del 1998), consente di affermare che, ai fini
della dichiarazione di estinzione del reato, è necessario tenere distinti i due momenti della
commissione del reato entro il termine di cinque anni previsto dalla disposizione in esame e
l’accertamento giudiziale della colpevolezza, che può intervenire anche dopo la scadenza di tale
termine, a nulla rilevando che la sentenza irrevocabile sia stata, quindi, pronunciata oltre il
termine stabilito dalla legge.
Pertanto, preclude l’accoglimento della richiesta di declaratoria di estinzione del reato
precedentemente commesso la circostanza (verificatasi nel caso in esame) che nel suddetto
lasso di tempo l’istante abbia commesso un altro delitto, pur se non oggetto di una pronunzia
irrevocabile, non potendosi ritenere allo stato realizzata la condizione da cui l’art. 445, comma
1

stessa indole, per il quale era stata esercitata l’azione penale e che, come affermato dalla

i

2, c.p.p. fa discendere l’estinzione del reato per il quale vi fu applicazione della pena ai sensi
dell’art. 444 stesso codice (Sez. 2, Sentenza n. 4853 del 22.10.1999, De Rigo, Rv. 214666;
conformi: Sez. 1, Sentenza n. 1281 del 20.11.2008„ dep. 15.1.2009, Ciriacì, Rv. 242664; Sez.
3, Sentenza n. 36993 del 7.7.2011, Marilli, Rv. 251389).
Né, d’altra parte, si può ritenere, come prospettato dal ricorrente, che, in caso di
giudizio pendente, ma non ancora definito per il nuovo reato commesso nel quinquennio, sia
ammissibile una declaratoria di estinzione subordinata all’eventuale revoca conseguente

suddetto nuovo reato, in quanto l’ordinamento non disciplina, a differenza di quanto accade
per la sospensione condizionale della pena, alcun tipo di revoca della declaratoria di estinzione
del reato che, di conseguenza, non potrebbe in alcun modo essere posta nel nulla una volta
verificatasi la condizione impeditiva.
Un’applicazione analogica dell’articolo 168 c.p. sarebbe, in ogni caso, preclusa dal
divieto di analogia in malam partem.
Ciò non toglie che l’istanza potrà, evidentemente, essere riproposta qualora
l’interessato con sentenza definitiva dovesse essere assolto dal reato che secondo l’accusa
sarebbe stato commesso nel termine previsto dal comma secondo dell’articolo 445 c.p..
3. Infine, come prima già accennato, deve rilevarsi che il Giudice delle leggi ha già
avallato l’interpretazione dell’art. 445, comma 2, c.p.p., siccome ribadita nella presente sede,
proprio con l’ordinanza n. 107/98 citata dallo stesso ricorrente, di talché si rivela
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale oggi sollevata.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
Ammende, che si stima equo fissare in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2014

DEPOSITATA

all’accertamento definitivo, con sentenza passata in giudicato, della colpevolezza per il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA