Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33801 del 20/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33801 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOSTO MARIO N. IL 06/12/1961
avverso l’ordinanza n. 27/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
12/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/se le conclusioni del PG Dott.
-& StcL.r,

cL

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/05/2014

Re GAI

ì.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. TOSTO Mario ricorre personalmente per cassazione avverso l’ordinanza depositata in
data 13.7.2013, con la quale il Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione – ha
rigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione emessa nei suoi confronti con
precedente decreto depositato il 13.3.2009 e ne chiede l’annullamento per carenza di
motivazione sull’attualità della pericolosità sociale.

concluso perché il ricorso venisse qualificato come appello con trasmissione degli atti alla Corte
di Appello di Catania.
3. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata sul principio, qui pienamente
condiviso, a mente del quale avverso il provvedimento, con cui il tribunale ai sensi della L. n.
1423 del 1956, art. 7, comma 2 e successive modifiche e integrazioni, abbia deciso in ordine
alla richiesta di revoca o modifica di una misura di prevenzione è esperibile l’appello e non il
ricorso per cassazione (ex multis Sez. 6^, n. 39763 del 27.9.2012, Rv. 254001 e Sez. 5^, n.
26996 del 26.5.2009, Rv. 244484).
La volontà della parte di ottenere – in ogni caso – una rivalutazione del provvedimento
può dar luogo all’applicazione del principio generale di cui all’art. 568, comma 5, c.p.p., norma
tesa ad realizzare la salvaguardia di tale effetto di rivedibilità.
L’art. 4, u.c., L. n. 1423 del 1956 stabilisce, infatti, che le impugnazioni avverso i
provvedimenti in tema di misure di prevenzione sono governate dalle norme del codice di rito
in tema di impugnazioni avverso l’applicazione delle misure di sicurezza.
Da ciò l’applicabilità delle “disposizioni generali sulle impugnazioni” così come previsto dall’art.
680, comma 3, c.p.p., con i soli adattamenti dovuti alla specificità della normativa
prevenzionale (Sez. 1^, n. 4001 del 9.1.2014, Rv. 258047).
Il richiamo alle disposizioni generali sulle impugnazioni, dunque, consente di affermare
che trovano pacifica applicazione in tale contesto le norme in tema di interesse ad impugnare
(art. 568, comma 4 c.p.p.,) trasmissione ex officio del ricorso proposto a giudice incompetente
(art. 568, comma 5), estensione del potere di proporre impugnazione in capo al difensore del
proposto all’atto del deposito del provvedimento (art. 571, comma 3, c.p.p.), modello legale
dell’atto di impugnazione con obbligatoria indicazione dei motivi (art. 581 c.p.p.), trasmissione
degli atti del procedimento (art. 590 c.p.p.), inammissibilità della impugnazione (art. 591
c.p.p.) e di condanna alle spese (art. 592 c.p.p.).
L’

error in procedendo

del ricorrente non comporta, tuttavia, la declaratoria

d’inammissibilità del ricorso, trovando applicazione, in base a quanto sopra considerato,
l’istituto della conversione contemplato dall’art. 568, comma 5, c.p.p..
Gli atti vanno, quindi, trasmessi alla Corte di Appello di Catania.

1

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di
Appello di Catania.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2014

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