Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33800 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33800 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
LIGUORI GIUSEPPE N. IL 31/08/1959
avverso la sentenza n. 615/2013 GUP PRESSO TRIB.MILITARE di
ROMA, del 29/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 09/05/2014

Ritenuto in fatto.
LE 29 novembre 2013 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare

di Roma dichiarava non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, nei
confronti di Giuseppe Liguori in ordine al reato di omessa esecuzione di un incarico
(artt. 47, n. 2 e 117 c.p.m.p.).
A Liguori si contestava di avere, nella sua qualità di Luogotenente dei

all’Ufficio del Sindaco, entro il termine previsto dall’art. 927 c.c., la somma in
contanti di ottocentocinquanta euro, rinvenuta sulla pubblica via da Elisa Giordano,
custodita momentaneamente nella cassaforte della Caserma e in seguito rinvenuta.
Ad avviso del giudice la fonte dell’incarico – termine dotato di una precisa
valenza tecnico-giuridica alla luce della specifica qualità del soggetto agente e non
suscettibile d’interpretazione estensiva – di cui, senza giustificato motivo, viene
omessa l’esecuzione, non può essere individuata in una disposizione generale e
astratta (quale, nel caso in esame, l’art. 927 c.c. che impone un preciso obbligo a
colui che ritrova la cosa e non a chi la custodisce), bensì in uno specifico comando
impartito dall’autorità militare.
2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma, il quale lamenta
erronea interpretazione dell’art. 117 c.p.m.p. Osserva che il reato è integrato dal
mancato compimento dell’atto doveroso e che alla disposizione incriminatrice
debbono essere ricondotte tutte le omissioni ai doveri funzionali, poste in essere dai
soggetti titolari degli stessi. Nella concreta fattispecie, la fonte dell’obbligo era da
ricollegare al rinvenimento della somma di denaro smarrita sulla pubblica via da
parte di un cittadino che si era rivolto alla forza militare diretta da Liguori. In tale
modo l’imputato aveva assunto l’onere concreto di consegna del denaro all’ufficio
pubblico, specificato dall’apposita disposizione normativa, entro un determinato
arco temporale.
Osserva in diritto.

Il ricorso non è fondato.
1.L’art. 117 c.p.m.p. sanziona la condotta del comandante di una forza militare
che, senza giustificato motivo, non esegue l’incarico affidatogli.
L’interpretazione logico-sistematica della disposizione in esame, che correla la
rilevanza dell’omesso assolvimento dell’incarico alla specifica qualità soggettiva
1

Carabinieri, Comandante della Stazione di Casal Palocco, omesso di consegnare

dell’agente (<

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