Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3380 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3380 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LI PUMA ORAZIO RUBEN N. IL 27/03/1984
avverso la sentenza n. 33/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/10/2013

Considerato che:
Li Puma Orazio Ruben ricorre avverso la sentenza, in data 27 giugno
2012, della Corte d’appello di Catania, confermativa della condanna per
il reato di rapina aggravata, e, chiedendone l’annullamento, censura
l’erronea applicazione dell’art. 628, comma 3, n. l c.p. per aver
ritenuto la insussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p. e
62 bis c.p.
I motivi

sono manifestamente

infondati

e

il

ricorso è

Osserva la Corte che nel ricorso si prospettano esclusivamente
valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il
giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico
esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti. Peraltro la
giurisprudenza è costante nell’affermare le conclusioni dei giudici di
merito in ordine alla insussistenza delle aggravanti contestati. Le
valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità,
quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di
specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), con
l’esclusione della possibile configurabilità nella fattispecie invocate.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 8 o obre 2013

inammissibile.

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