Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 338 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 338 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Maraventano Alessandro, nato il 20.1.1966, avverso la
sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 19.6.2013.Sentita la relazione
della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; lette le conclusioni del
sostituto procuratore generale Eduardo Scardaccione, il quale ha concluso
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
OSSERVA
Maraventano Alessandro ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale
gli è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen.
e, chiedendone l’annullamento, deduce vizio di motivazione atteso che sulla
scorta del materiale istruttorio il giudice avrebbe dovuto prosciogliere ai sensi
dell’ad 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in
relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato. Questa
Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su
richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di

Data Udienza: 19/12/2013

controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal
testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di
non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99,
Bonacchi ed altro, 215071).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la
insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.

pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deliberato il 19.12.2013

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
Ciro Petti

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

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