Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 338 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 338 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PARRILLO DANIELE nato il 28/05/1993 a PIEDIMONTE MATESE
PILOTTI ANTONIO nato il 16/04/1993 a TEANO
DI LUCIA DARIO nato il 11/10/1993 a CASERTA
DI LUCIA MARCO nato il 07/08/1995 a CASERTA
DE SIMONE ILARIO nato il 22/09/1990 a SPARANISE
ZONA LUIGI nato il 12/01/1979 a TEANO
MUSELLA MARIA nato il 29/08/1983 a TEANO
CORSO PARIDE nato il 18/06/1985 a TEANO

avverso l’ordinanza del 26/05/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio
Udito il difensore *,
Gli avvocati DI FRAIA MICHELE, BALBO CIRO, CASSANDRO ANTONELLA,
MANCINO DARIO, concludono associandosi alla richiesta del PG.

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– ritenuto che i Difensori di Daniele PARRILLO, Antonio PILOTTI, Dario DI
LUCIA, Marco DI LUCIA,Maria MUSELLA, Paride CORSO, Ilario DE SIMONE e Luigi
ZONA hanno proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza 4 luglio 2017
con la quale il Tribunale di NAPOLI ha applicato nei confronti di Ilario DE SIMONE
la misura cautelare degli arresti donniciliari e nei confronti degli altri indagati la
misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria tutti i giorni
della settimana, per due volte al giorno per il reato di cui all’art. 74 e 73 d.p.r.

– ritenuto che tutti i ricorrenti hanno dedotto motivi di ricorso per violazione
di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b, c ed e cod. proc.
pen., in particolare affermando la inesistenza di ragioni di cautela ex art. 274,
lett. C cod. proc. pen.;
– considerato, in fatto, che il Pubblico ministero aveva chiesto la misura
cautelare della custodia in carcere per i ricorrenti sopra indicati, sottoposti ad
indagine (e poi imputati) del reato di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 e che il Giudice
per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta;
– considerato che contro il provvedimento di rigetto il Pubblico ministero
aveva proposto appello davanti al Tribunale che, sulla base di schede informative
i cui esiti sono stati riportati per ciascun imputato nella motivazione della
ordinanza oggi impugnata, ha riconosciuto l’esistenza di esigenze di cautela
riconducibili a quelle indicate nell’art. 274 lett. C cod. proc. pen. e ha disposto
per tutti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria
e, per il solo De Simone, la misura cautelare degli arresti domiciliari;
– considerato che la stessa ordinanza oggi impugnata ha dato atto che la
associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90 in riferimento alla quale le misure cautelari
sono state emesse era sostanzialmente venuta meno per il decesso dell’unico
promotore e che per alcuni dei ricorrenti lo stesso Pubblico ministero aveva
chiesto ed ottenuto la revoca delle misure cautelari precedentemente applicate;

considerato ancora che le circostanze di fatto che emergono dalle

informative riportate nella ordinanza impugnata, che fanno riferimento a
perduranti contatti con persone che gravitavano nel mondo del traffico di
stupefacenti, sono del tutto prive di significato cautelare concreto ed attuale in
riferimento alla associazione ex art. 74 di cui si è detto;

1

309/90;

– considerato quindi che, pur in presenza di un titolo di reato che comporta
la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela, sono stati
acquisiti elementi dai quali emerge con evidenza la totale insussistenza delle
esigenze stesse;
– considerato quindi che l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio ex
art. 620 cod. proc. pen.;
P.Q.M.

Così deciso il 13 dicembre 2017.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA