Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33799 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33799 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NONAJ ERMAL N. IL 29/08/1979
avverso la sentenza n. 139/2013 TRIBUNALE di VERCELLI, del
24/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
5C_P-49
lette/setititE le conclusioni del PG Dott.
QA-42162 (. 1-A9,CU,LAAL/14-: lajek
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e

Uditi difensor Avv.;

c.12z,

detA-.

Data Udienza: 09/05/2014

c2,{,

Ritenuto in fatto.
1.11 24 aprile 2013 il Tribunale di Casale Monferrato, con sentenza resa ai sensi

dell’art. 444 c.p.p., applicava a Nonaj Erhal alias Nonaj Marvi, imputato del reato
previsto dall’art. 13, comma 13, d. lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche,
accertato il 23 aprile 2013, la pena concordata fra le parti di otto mesi di reclusione.
Disponeva l’immediata espulsione dell’imputato.

difensore di fiducia, l’imputato, il quale lamenta erronea applicazione della legge
penale con riferimento alla ritenuta configurabilità dell’elemento soggettivo del
reato contestato – da escludere alla luce dell’autorizzazione al rientro data dal
Questore di Imperia il 24 marzo 2012 in vista della partecipazione del ricorrente
all’udienza dinanzi al Tribunale di Sanremo del 30 marzo 2012 – e alla disposta
espulsione.
Osserva in diritto.

Il ricorso non è fondato.
1.11 Collegio premette che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua
il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato che
non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129
c.p.p.
Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena art.
444 c.p.p., – l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o
soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Tanto premesso, il Collegio osserva che i motivi di ricorso appaiono privi di
specificità e, comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto all’
accordo intervenuto fra le parti e, dall’altro, ha escluso la sussistenza dei
presupposti di cui all’art.129 c.p.p
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede
di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai
parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza
1

2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il

di legittimità (si vedano tra le altre, Cass. SS.UU. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
SS.UU. 27 settembre 1995, Serafino; SS.UU. 25 novembre 1998, Messina).
2.In merito alla disposta espulsione, il Collegio osserva quanto segue.
La peculiare natura dell’espulsione in esame, che costituisce una misura
alternativa alla detenzione in carcere e non già una misura di sicurezza, comporta
che essa esuli dall’accordo fra le parti e ben possa essere disposta dall’Autorità

6451 del 21 dicembre 2004).
Né, d’altra parte, sussiste un interesse concreto e attuale dell’imputato a far
valere l’illegittimità di una statuizione per lui favorevole in assenza della domanda
di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. Sez. 6,
n. 3906 del 3 febbraio 2006).
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma, il 9 maggio 2014.

giudiziaria in base alla valutazione discrezionale dei parametri normativi (Sez. 1, n.

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