Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33798 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33798 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE LISI MIRKO N. IL 29/04/1978
avverso l’ordinanza n. 5/2013 TRIBUNALE di ACQUI TERME, del
20/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. gmga Sf.,;froz.–c-Z,,
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Uditi difensor Avv.;

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IN CANCELLERIA
30 LUG 2014
linmzionario Giudiziario

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Data Udienza: 24/04/2014

Ritenuto in fatto

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Acqui Terme,

deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta
presentata nell’interesse di De Lisi Mirko diretta ad ottenere, ai sensi dell’art.
671 cod. proc. pen., l’applicazione della disciplina del reato continuato con
riferimento a due sentenze di condanna, ivi compiutamente indicate, divenute
esecutive nei suoi confronti – richiesta della cui cognizione era stato investito,

incompetente – rilevando l’assoluta assenza di elementi indicativi della
sussistenza tra i diversi reati oggetto della richiesta dell’invocata identità del
disegno criminoso.
2. Il difensore del De Lisi, ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’indicato provvedimento chiedendone l’annullamento, per violazione di legge e
conseguente vizio di motivazione, in relazione all’omessa fissazione dell’udienza
camerale, successivamente alla dichiarazione d’incompetenza dell’adito GIP di
del Tribunale di Acqui Terme, ritenuta, di contro, assolutamente necessaria ed
indefettibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con riferimento alla preliminare ed assorbente censura di violazione di
norme processuali stabilite a pena di nullità, formulata dal ricorrente, deve infatti
sottolinearsi che il giudice dell’esecuzione, successivamente alla declaratoria
d’incompetenza del giudice adito, ha in effetti respinto l’incidente proposto
nell’interesse del De Lisi, senza nuovamente instaurare il contraddittorio,
secondo lo schema del procedimento camerale prefigurato dall’art. 666, commi 3
e 4. cod. proc. pen..
In proposito è da rilevare come sia affetta da nullità assoluta l’ordinanza con
la quale il giudice dell’esecuzione abbia deliberato con procedura «de plano» su
di una richiesta non riconducibile alle fattispecie previste dall’art. 676 cod. proc.
pen. (in tal senso, con specifico riferimento ad una richiesta di applicazione della
continuazione in sede esecutiva, si veda Cass., Sez. 1, sentenza n. 10747
dell’11/3/2009, Rv. 242894).
Né può affermarsi con il dovuto grado di certezza che quella proposta dal De
Lisi sia stata considerata dal giudice dell’esecuzione un’istanza «manifestamente
infondata», sia perché la stessa è stata rigettata e non invece dichiarata
inammissibile; sia anche perché, come già da tempo chiarito da questa Corte
(Sez. 3, sentenza n. 1477, 3/6/1995, Rv. 202474), l’espressione «manifesta

Cb’e

giusta ordinanza del GIP della sede in data 25 gennaio 2013, dichiaratosi

infondatezza» contenuta nel secondo comma dell’art. 666 c.p.p. – che autorevole
dottrina reputa non particolarmente «appropriata» – non può condurre ad una
declaratoria d’inammissibilità a seguito di un giudizio espresso sulla fondatezza
della questione, inaudita altera parte, evidenziando al riguardo che il difetto delle
condizioni di legge e la mera riproposizione di una istanza già rigettata, perché
fondata su identici elementi, devono risultare ictu ocu/i, di palmare evidenza,
eventualità questa che non si ricava, con la dovuta immediatezza, dall’esame dei
provvedimento impugnato.

disposta dinanzi al giudice originariamente investito dell’istanza ex art. 671 cod.
proc. pen. ma dichiaratosi incompetente, il Tribunale, una volta ritenuta la
propria competenza funzionale, non avesse più alcun obbligo di audizione delle
parti, ben potendo provvedere direttamente in merito alla fondatezza della
richiesta, ritenendola superflua.
Se è pur vero infatti che il procedimento esecutivo promosso dal De Lisi ha
conservato la sua sostanziale unitarietà anche dopo il provvedimento dì
incompetenza del giudice originariamente adito, deve però riconoscersi che tale
provvedimento, per il suo carattere di novità, non può non comportare l’obbligo
per il “nuovo giudice” di riconvocazione delle parti, per assumere diretta
conoscenza delle ragioni delle parti e rendere così effettivo ed immediato il
contraddittorio, anche perché, come già più volte affermato da questa Corte, «il
principio di immutabilità del giudice, statuito dall’art. 525, comma secondo cod.
proc. pen. con riferimento al giudizio di cognizione ed alla conseguente sentenza,
è applicabile per via analogica anche ai provvedimenti adottati all’esito della
procedura di camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.»; con la
conseguenza che risulta «affetto da nullità di ordine generale, assoluta ed
insanabile, il provvedimento pronunziato da un collegio [ma il principio è valido
anche per le decisioni assunte da un giudice monocratico] non composto dalle
medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione in udienza
camerale» (in termini Sez. 6, n. 47615 del 03/10/2003 – dep. 12/12/2003,
Radosavljevic, Rv. 228524, e più recentemente, Sez. 1, n. 25806 del 12/06/2007
– dep. 04/07/2007, Labroca, Rv. 237369).
Ne consegue che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio degli atti al
Tribunale di Alessandria, per nuovo esame dell’istanza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, al Tribunale di
Alessandria. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2014.

1.2 Nè varrebbe obiettare che essendo stata la comparizione delle parti già

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