Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33796 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33796 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARIGLIANO COSIMO N. IL 21/12/1963
avverso l’ordinanza n. 161/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 28/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/seetite le conclusioni del PG Dott. 9-0,4 -CQ
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 24/04/2014

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Avverso il provvedimento deliberato il 28 gennaio 2013 – con il quale la
Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, deliberando in funzione
di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da Cosimo Arigliano
diretta a conseguire la declaratoria di estinzione delle pene pecuniarie allo stesso
inflitte rispettivamente con sentenza del Tribunale di Brindisi in data 28 dicembre

proposto ricorso per cassazione il difensore dell’istante, il quale – per quanto
ancora rileva e nel rispetto dei limiti espositivi fissati dall’art. 173 norme di
attuazione cod. proc. pen. – ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge
e per vizio della motivazione, ribadendo la fondatezza dell’istanza di estinzione
per prescrizione delle pene pecuniarie di cui trattasi.
2. Rileva il Collegio, preliminarmente, che avverso i provvedimenti emessi
dal giudice dell’esecuzione relativi all’estinzione del reato dopo la condanna, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 cod. proc.
pen., non è esperibile il ricorso per Cassazione, bensì l’opposizione davanti allo
stesso giudice.
3. Tale sequela procedimentale deve essere osservata sia nel caso che il
giudice dell’esecuzione abbia deciso «de plano», sia nel caso in cui lo stesso
giudice abbia deciso in contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 666 comma 3,
cod. proc. pen.. Infatti, in caso contrario, l’interessato verrebbe ad essere privato
del duplice giudizio di merito riconosciutogli dal codice di rito proprio al fine di
consentirgli di ottenere un «riesame» del provvedimento anche sotto profili non
deducibili nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 3 n. 8124 del 5/12/2002, rv.
223.464; Cass. sez. 3A, n. 1182 del 7/4/1995, rv. 202.599; Cass. sez. 1 n. 739
del 25/3/1995, rv. 200.501).
4. Pertanto, ai sensi dell’art. 568 comma 5 cod. proc. pen. il ricorso deve
essere qualificato come opposizione ex art. 667 co. 4 cod. proc. pen. con la
conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce – sezione
distaccata di Taranto.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto.
Così deciso in Roma, il 24 a Ne 2014.

1993 e con sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 6 aprile 1998 – ha

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