Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33792 del 11/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33792 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIORI ANTONIO ANGELO N. IL 01/04/1964
avverso la sentenza n. 43199/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 21/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
~sentite le conclusioni del PG Dott. …e..~Leribt
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<0_4.42" 14( Data Udienza: 11/03/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 25.3.2011, la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione resa il 14.11.2008 dal Tribunale di Cagliari, condannava LIORI Antonio alla pena di otto anni e otto mesi di reclusione per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219 comma 1, 223, comma 1, L.F.), commessi quale amministratore della "Star Plant" s.r.I., dichiarata fallita il 24.2.2000, e della "Agr.in.tec." 2. Nel proporre ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte cagliaritana - poi rigettato con sentenza della V Sezione di questa Corte in data 21.1.2013 - il LIORI aveva dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 99 c.p., per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato la sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale. Nel ritenere infondato il relativo motivo, la V sezione aveva rilevato quale dato inesatto che l'imputato avesse riportato una sola condanna per delitto doloso, emergendo, viceversa, dal certificato penale che egli, prima dei fatti di bancarotta, era stato condannato due volte dal Tribunale di Cagliari per il reato di cui all'art. 595 c.p. (sentenze del 14.3.1994 e 8.4.1998). In seguito, con sentenza in data 6.12.1999 del Tribunale di Cagliari, era stato condannato per il delitto, non colposo, di cui all'art. 57 c.p., sicché la recidiva del LIORI presentava i caratteri della reiterazione e della infraquinquennalità. 3. I difensori del LIORI hanno presentato ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. per cassazione, deducendo che: mentre, con riferimento alla prima condanna, la Corte di Cassazione aveva correttamente individuato come data eiuella della irrevocabilità della sentenza (ossia il 14.3.1994), per la seconda e la terza, a causa di una svista o di un errore di percezione nella lettura del certificato penale, la stessa aveva considerato la data di emissione della sentenza anziché quella del passaggio in giudicato. A causa di tale errore, la Corte aveva ritenuto rilevante, ai fini della recidiva, la sentenza del Tribunale di Cagliari del 6.12.1999, ancorché la stessa fosse divenuta irrevocabile solo il 30.5.2011, quindi in data successiva alla commissione dei due fatti di bancarotta del 16.3.2000 e del 14.4.2000 per cui era stato condannato il LIORI. Sempre a causa di una svista o di un errore percettivo, la Corte aveva omesso di rilevare che il reato di diffamazione a mezzo stampa oggetto della sentenza dell'8.4.1998, irrevocabile il 23.7.1998, era stato commesso ai sensi dell'art. 57 c.p., reato colposo irrilevante ai fini della recidiva. Quanto esposto consentiva di affermare: I) che non sussisteva la recidiva reiterata con riferimento alla sentenza del Tribunale di Cagliari in data 6.12.1999, in quanto la stessa era divenuta irrevocabile il 30.5.2001 e, quindi, in data successiva ai reati di bancarotta in discussione; 1 s.r.I., dichiarata fallita il 14.4.2000. II) che non sussisteva la recidiva infraquinquennale, con riferimento alla sentenza del Tribunale di Cagliari dell'8.4.1998 (irr. il 23.7.1998), in quanto la condanna, pur essendo intervenuta nei cinque anni dalla sentenza del Tribunale di Cagliari in data 18.1.1994 (irr. il 14.3.94), si riferiva a un reato colposo; III) che, pertanto, l'aumento di 8 mesi di reclusione ex art. 99 c.p. risultava del tutto illegittimo, poiché una corretta lettura del certificato penale e della sentenza del tribunale di Cagliari in data 8.4.1998 avrebbe dovuto indurre a escludere la sussistenza tanto della CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. 1.1. Le Sezioni Unite hanno precisato che: qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280; conf. Sez. U, n. 16104 del 27/3/2002, De Lorenzo, non mass.; e, in seguito, Sez. U, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 6, Sentenza n. 35239 del 21/5/2013, Buonocore, Rv. 256441; Sez. 6, Sentenza n. 44637 del 31/10/2013, Stranges, Rv. 257154). 2. Alla luce di tale regula iuris, il ricorso proposto nell'interesse del LIORI deve ritenersi in primo luogo ammissibile, in quanto denunciante un vero e proprio errore di fatto, e, nel suo contenuto, fondato. La svista in cui è incorsa la V Sezione di questa Corte nel pervenire alla decisione oggetto di impugnazione ex art. 625 bis c.p.p. è dipesa da una errata lettura della sequenza della sentenze di condanna riportate a carico del LIORI nel certificato del casellario giudiziale 2 reiterazione quanto della infraquinquennalità. (anche con riferimento alla data di irrevocabilità) e della sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari 1'8.4.1998, svista che ha, così, determinato l'ingiusta reiezione dello specifico motivo di gravame proposto avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello di Cagliari indicata in premessa e, in conseguenza, l'illegittimo aumento ex art. 99 c.p. della pena nella misura di otto mesi di reclusione. 2.1. Occorre ricordare che, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come "dies a quo" non bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza ad oggetto il medesimo reato presupposto; inoltre, perché possa ritenersi sussistente la recidiva reiterata non occorre una precedente dichiarazione di recidiva, ma basta che l'imputato abbia subito due o piu condanne secondo la previsione dell'ad 99, u. co., c.p. (Sez. 4, Sentenza n. 36131 del 24/5/2007, De Colombi, Rv. 237651). 2.2. Ciò posto, si rileva che l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata è stato esattamente ricostruito dal ricorrente nei termini prima indicati nella esposizione in fatto, nel senso che: 1) non era configurabile la recidiva reiterata con riferimento alla sentenza del Tribunale di Cagliari in data 6.12.1999, in quanto la stessa era divenuta irrevocabile il 30.5.2001 e, quindi, in data successiva ai reati di bancarotta in discussione (commessi entrambi nel 2010, anno delle due dichiarazioni di fallimento: v. supra); 2) non era neppure configurabile la recidiva infraquinquennale, con riferimento alla sentenza del Tribunale di Cagliari dell'8.4.1998 (irrevocabile il 23.7.1998), in quanto la condanna, pur essendo intervenuta nei cinque anni dalla sentenza dello stesso Tribunale in data 18.1.1994 (irrevocabile il 14.3.1994), si riferiva a un reato colposo (come si evince dal capo B) dell'imputazione riportato nella sentenza de qua allegata al ricorso straordinario: reato di cui agli artt. 57, 595 commi 2 e 3, c.p., art. 13 L. 8.2.1948 n. 47, per avere, nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano "L'Unione Sarda", omesso colposamente di esercitare il dovuto controllo sul contenuto dell'articolo di cui al capo A"); 3) che, pertanto, l'aumento di 8 mesi di reclusione ex art. 99 c.p. risultava illegittimo. In estrema sintesi: alla data delle due dichiarazioni di fallimento (24.2.2000 e 14.4.2000), il LIORI era gravato da una sola condanna irrevocabile per delitto non colposo (quella inflittagli con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 18.1.1994, in giudicato dal 14.3.1994), quindi non potevano essergli contestate né la recidiva reiterata (mancava la seconda condanna irrevocabile) né quella infraquinquennale (i fatti di bancarotta erano stati commessi nel 2000, dopo oltre cinque anni dalla irrevocabilità della prima condanna per delitto non colposo). 3. Il ricorso va, in conclusione, accolto e, conseguentemente, vanno annullate senza rinvio la sentenza 21.1.2013 emessa dalla Sezione V di questa Corte e la sentenza 25.3.2011 3 già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, resa dalla Corte di Appello di Cagliari, limitatamente alla sussistenza della recidiva reiterata infraquinquennale, che deve essere esclusa. Eliminando l'illegittimo aumento di otto mesi, la pena finale inflitta al LIORI con la citata pronuncia della Corte territoriale cagliaritana va rideterminata in anni otto di reclusione. P.Q.M. rinvio la sentenza 21.1.2013 emessa dalla Sezione V di questa Corte e la sentenza 25.3.2011 resa dalla Corte di Appello di Cagliari, limitatamente alla sussistenza della recidiva reiterata infraquinquennale, che esclude. Ridetermina la pena in anni otto di reclusione. Così deciso in Roma, 1'11 marzo 2014 Il Constdp ensore Il Presidente In accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., annulla senza

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