Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33790 del 11/03/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33790 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASA FILIPPO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OMERO VIC NIZIJA N. IL 24/12/1982
avverso l’ordinanza n. 8379/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 16/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/site le conclusioni del PG Dott. U.Lc_<5.Q._
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. Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 11/03/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 16.7.2013 (dep. 19.7.2013), il Tribunale di Sorveglianza
di Roma disponeva nei confronti di OMEROVIC Nizija il differimento dell'esecuzione della pena
in detenzione domiciliare fino al 26.4.2014 presso l'abitazione di Genova, via Bologna 4A/14, in
relazione a provvedimento di cumulo emesso il 28.3.2013 dalla Procura della Repubblica di
Roma, recante la pena complessiva di anni otto, mesi due e giorni ventitre di reclusione. pena con detenzione domiciliare adottato dal Magistrato di Sorveglianza di Genova il 2.2.2013
in relazione alla sentenza di condanna alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed
euro 300,00 di multa, emessa dal Tribunale di Roma il 3.10.2012, irrevocabile il 10.11.2012,
inclusa nel citato provvedimento di cumulo del 28.3.2013.
1.2. Si faceva, anche, riferimento a un altro provvedimento di differimento dell'esecuzione della pena in detenzione domiciliare, disposto dal Tribunale di Sorveglianza di
Genova 1'8.11.2012 in relazione a cumulo emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Genova in data 5.7.2010, anch'esso incluso nel provvedimento del 28.3.2013.
2. Ha proposto ricorso per cassazione OMEROVIC Nizija per il tramite del difensore di
fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p., anche in
relazione all'art. 677 stesso codice, essendo competente il Tribunale di Sorveglianza di Genova
in luogo di quello di Roma.
Rappresentava il difensore che la ricorrente, salvo che per una breve parentesi
temporale, era stata sempre domiciliata a Genova, in via Bologna 4A/14, tanto che nei suoi
confronti tutti i provvedimenti precedenti erano stati emessi dalla Magistratura di Sorveglianza
di quella città.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Come è noto, la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza è
disciplinata dall'art. 677 c.p.p. in relazione alla condizione in cui si trova l'interessato all'atto
della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del relativo procedimento.
Nel caso in esame assume rilevanza il disposto di cui all'art. 677, comma 2, c.p.p., in
base al quale, "quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge
non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha
giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non
può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al
magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di
1 1.1. Nell'ordinanza si faceva riferimento a un provvedimento provvisorio di sospensione proscioglimento o di non luogo a procedere e, nel caso di più sentenze di condanna o di
proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la
sentenza divenuta irrevocabile per ultima".
Come si ricava dall'interpretazione letterale della norma, essa si applica "se la legge non
dispone diversamente", sicché quelli previsti dalla citata disposizione assumono il rango di
criteri generali di competenza, ai quali, peraltro, la legge può apportare deroghe.
Come affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Cass., sentenze n. 38171 del contenuta nell'art. 656, comma 6, c.p.p., secondo cui l'istanza va trasmessa al tribunale di
sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che
ha promosso la sospensione dell'esecuzione.
Viene, così, stabilito un criterio specifico che determina la competenza del tribunale di
sorveglianza, in base ad un parametro diverso dal luogo di residenza o di domicilio.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che la competenza per territorio del tribunale
di sorveglianza, radicatasi ai sensi della norma ora citata, rimane ferma anche qualora
sopravvengano altri titoli esecutivi sulla base di sentenze definitive di condanna pronunciate da
giudici di diverso distretto di corte d'appello.
In tal caso è applicabile il principio della perpetuati° jurisdictionis, secondo il quale, una
volta radicatasi la competenza per territorio con riferimento alla situazione esistente al
momento della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, tale competenza resta
insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi
provvedimenti (Sez. 1, Sentenza n. 198 del 17 dicembre 2004, Confl. comp. in proc. Iannuzzi,
Rv. 230544).
Si tratta di un criterio di orientamento certo ed obiettivo, che, in presenza della stessa
domanda di concessione di una misura alternativa alla detenzione, consente di evitare il
trasferimento del procedimento di sorveglianza davanti a giudici di volta in volta diversi, in
relazione al continuo aggiornamento della posizione esecutiva di un condannato.
La ratio di tale criterio risiede nell'esigenza di garantire, una volta intervenuta la sospensione
dell'esecuzione, la celerità del procedimento ed il collegamento con il pubblico ministero che ha
disposto la sospensione (cfr. Corte Cost., sentenza n. 178 del 2009).
Sulla base di queste considerazioni è possibile affermare che, qualora, dopo la
presentazione, da parte del condannato, dell'istanza di accesso ad una misura alternativa alla
detenzione in riferimento alla pena inflitta con una o più sentenze definitive, sopraggiungano
altre decisioni irrevocabili di condanna emesse da giudici di diversi distretti di corte d'appello e
tali sentenze siano assorbite in apposito provvedimento di cumulo adottato dal pubblico
ministero territorialmente competente ai sensi dell'art. 663 c.p.p., rimane ferma, in attuazione
del principio stabilito dall'art. 656, comma 6, c.p.p., la competenza per territorio del tribunale
di sorveglianza radicatasi con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta 2 2008, n. 38047 del 2005 e n. 47881 del 2004), una di tali deroghe è costituita dalla previsione della misura alternativa (Sez. 1, Sentenza n. 1137 del 24/11/2009, dep. 13/1/2010, Confl.
comp. in proc. Savino e altri, Rv. 245948).
3. E' alla stregua di tali principi che il ricorso deve ritenersi fondato, in quanto nel caso
di specie il Giudice adìto doveva essere individuato nel Tribunale di Sorveglianza di Genova.
Risulta, infatti, dall'esame degli atti - cui questa Corte ha direttamente accesso, in
quanto Giudice del "fatto" processuale - che la sequenza dei provvedimenti adottati nei
confronti della OMEROVIC è iniziata con l'ordinanza 6.10.2010 resa dal Tribunale di relazione a provvedimento di cumulo emesso il 5.7.2010 dal Procuratore Generale presso la
Corte territoriale; ed è proseguita con ordinanze, sempre emesse dallo stesso Tribunale
genovese, in data 9.3.2011 (differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare),
14.7.2011 (differimento pena obbligatorio per gravidanza) e 8.11.2012 (differimento
facoltativo pena in detenzione domiciliare.
L'intervento sulla situazione della OMEROVIC da parte della Magistratura di
Sorveglianza romana è chiaramente successivo e scaturisce solo a seguito del deposito di
ulteriore istanza di differimento pena per nuova gravidanza presso la Segreteria della Procura
della Repubblica di Roma in data 14.12.2012, istanza che ha dato luogo al procedimento
definito con l'ordinanza oggi ricorsa, previa emissione, da parte della locale Procura, di
provvedimento di cumulo del 28.3.2013.
4. In conclusione, per le considerazioni sovraesposte, l'ordinanza impugnata, in quanto
emessa da Giudice incompetente, deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere
trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Genova. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Sorveglianza di Genova.
Così deciso in Roma, 1'11 marzo 2014 Il Presidente Sorveglianza di Genova (differimento obbligatorio di esecuzione della pena per gravidanza) in