Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3378 del 23/10/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3378 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Cardin Silvia, nata il 12 dicembre 1973
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 9 ottobre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Enrico
Delehaye, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla sospensione condizionale della pena e per il rigetto del ricorso nel
resto.

Data Udienza: 23/10/2014

,

RITENUTO IN FATTO
1.

– Con sentenza del 9 ottobre 2013, la Corte d’appello di Milano ha

parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 20 dicembre 2011,
resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputata era stata condannata, per i
reati di cui alle lettere b) e d) dell’art. 5 della legge n. 283 del 1962, per avere, in
concorso con altro soggetto, in funzione di coordinatrice di una comunità, detenuto in
frigorifero, per la somministrazione agli ospiti, alimenti deperibili consistenti in carni

dicembre 2009). La Corte d’appello ha sostituito la pena congiunta applicata in primo
grado con la sola pena pecuniaria e ha escluso la sussistenza dell’ipotesi di cui all’art.
5, lettera d), della legge n. 283 del 1962, non potendosi ritenere accertata la nocività
degli alimenti oggetto dell’imputazione.
2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice e degli
artt. 1-3 del decreto legislativo n. 110 del 1992. In particolare, le disposizioni dettate
da tale ultimo decreto legislativo dovrebbero ritenersi rispettate laddove – come nel
caso di specie – le operazioni di surgelazione fossero effettuate senza indugio e
nell’osservanza della relativa disciplina, in mancanza di elementi di fatto in contrario.
In ogni caso, tale testo normativo non sarebbe applicabile a prodotti non presentati in
commercio come alimenti surgelati, perché si riferirebbe solo alla produzione e alla
distribuzione per la vendita di prodotti surgelati all’origine.
Con un secondo motivo di doglianza, si lamenta la concessione della
sospensione condizionale della pena; beneficio non richiesto, in relazione ad una
condanna per un reato per il quale sarebbe stata possibile l’oblazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il primo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità penale, è fondato e

fresche all’origine e arbitrariamente congelate ovvero scadute di validità (il 30

deve essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo, in quanto
esclusivamente riferito al trattamento sanzionatorio.
La Corte d’appello basa la sua decisione essenzialmente sul richiamo alla
sentenza Cass., sez. 3, 16 ottobre, n. 46860, rv. 238449, la quale fa applicazione
dell’art. 3 del d.lgs. n. 110 del 1992, art. 3, attuativo della Direttiva Comunitaria n.
98/108 e ritiene, conseguentemente, che il reato di cui all’art. 5, lettera b), della
legge n. 283 del 1962 sia configurabile nel caso in cui il prodotto fresco sia stato
surgelato pochi giorni prima della sua scadenza. In tal caso, il procedimento di
surgelazione si pone infatti in netto contrasto con il disposto del citato del richiamato

2A-/-\

art. 3, secondo cui la preparazione dei prodotti da surgelare e l’operazione di
surgelazione debbono essere effettuate senza indugio, mediante attrezzature tali da
contenere al minimo le modifiche chimiche, biologiche e microbiologiche.
Il principio di diritto enunciato in tale decisione deve, però, essere interpretato e
applicato alla luce del disposto degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 110 del 1992. La prima
della due disposizioni, nel definire il campo di applicazione dello stesso d.lgs., lo
circoscrive a «la produzione, la distribuzione e la vendita degli alimenti surgelati

alimenti sottoposti a procedimento di surgelazione che siano commercializzati come
tali, con evidente esclusione degli alimenti che siano stati commercializzati e acquistati
freschi e poi surgelati prima della somministrazione. Del resto, diversamente
opinando, dovrebbe ritenersi sussistente nell’ordinamento un generale divieto di
surgelare alimenti acquistati come freschi e destinati alla somministrazione, non
essendo plausibile che l’operazione di surgelazione possa essere effettuata “senza
indugio” in presenza del lasso temporale che normalmente intercorre per la
distribuzione, la commercializzazione e l’acquisto.
Nel caso di specie, la disciplina applicabile è dunque quella generale fissata
dall’art. 5, lettera b) , della legge n. 283 del 1962, nel senso che, per la sussistenza
della relativa violazione, si può prescindere dalla verifica della nocività concreta della
cosa, ma è comunque necessario accertare che non siano state osservate le
prescrizioni igienico-sanitarie idonee a garantire la buona conservazione del prodotto
ed il pericolo, anche solo eventuale, di una sua contaminazione o alterazione.

E perciò, al fine di ritenere sussistente l’ipotesi della detenzione di alimenti in
cattivo stato di conservazione, i giudici di merito avrebbero dovuto evidenziare se e in
che misura l’operazione di surgelazione fosse in concreto avvenuta con modalità tali
da non garantire la corretta conservazione del prodotto, non essendo sufficiente a tal
fine il semplice decorso del tempo minimo fra la produzione del prodotto fresco
all’origine e la surgelazione da parte dell’acquirente. Né dalla semplice circostanza che
alcuni dei prodotti fossero scaduti di validità in relazione alla data che riportavano per
la loro consumazione quali prodotti freschi può desumersi che gli stessi fossero stati
surgelati in modo scorretto, perché tale circostanza nulla prova circa il momento
dell’effettiva surgelazione.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Milano, perché proceda a nuovo giudizio, facendo
applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.

destinati all’alimentazione umana». Il successivo art. 2 definisce quali surgelati gli

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello
di Milano.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2014.

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