Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33779 del 23/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33779 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RASIA MARTINA N. IL 20/04/1969
avverso la sentenza n. 147/2007 TRIBUNALE di ASTI, del 14/12/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
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Data Udienza: 23/04/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa in data 14 dicembre 2007 il Tribunale di Asti affermava la
responsabilità dell’imputata Martina Rasia in ordine al reato p. e p. dall’art. 650 cod.pen.,
contestatole perché, in qualità di presidente del Circolo denominato “Girogirotondo” sito in
Corso Gramsci n. 5, non osservava l’ordinanza sindacale n. 11 del 14/1/2004, notificatale in
data 18/01/2004, con la quale per ragioni di igiene le veniva intimato di non effettuare nei
locali del circolo musica dal vivo o registrata e di non protrarre l’attività oltre le ore 24.00
fino alla presentazione della documentazione di impatto acustico ed al rilascio del parere
favorevole da parte degli uffici competenti, in Asti il 24 e 25 gennaio 2004; per l’effetto la

processuali.
2.Avverso detta sentenza l’imputata a mezzo del difensore ha proposto appello, in
seguito riqualificato ricorso per cassazione con ordinanza della Corte di Appello di Torino del
18 settembre 2013, con il quale ha dedotto l’insussistenza delle prove di responsabilità, in
quanto, come disposto in precedente pronuncia del Tribunale di Asti del 21/12/04 per un
fatto analogo, la fattispecie di reato ascrittale era insussistente e comunque non era
prevista dalla legge come reato. In particolare, secondo la ricorrente, mancando agli atti
l’ordinanza sindacale alla quale ella non avrebbe ottemperato, il processo era rimasto privo
del presupposto del reato ascrittole; inoltre, detto provvedimento era stato emesso in
materia di inquinamento acustico e di rispetto dell’orario di apertura ed in riferimento al
primo profilo la legge nr. 447/95 attribuisce al sindaco il potere di emanare ordinanze
contingibili ed urgenti al solo fine di fronteggiare eccezionali ed urgenti necessità di tutela
della salute pubblica e/o dell’ambiente, che non ricorrevano nel caso specifico. Pertanto,
l’ordinanza in questione costituiva manifestazione del potere di controllo conferito dalla
legge 447/95, alla cui violazione possono seguire soltanto sanzioni amministrative. Inoltre,
non erano sussistenti nemmeno le pretese ragioni di igiene per le quali l’ordinanza era stata
emessa, profilo non verificato nella sentenza impugnata e certamente estraneo
all’ingiunzione di non effettuare intrattenimenti musicali dal vivo e di non protrarre
l’apertura del circolo oltre un certo orario, né quelle di ordine pubblico considerate dal
Tribunale con motivazione meramente apparente: l’ordinanza era dunque illegittima, come
rappresentato nel ricorso al T.A.R. Piemonte anche perché, trattandosi di circolo privato,
l’accesso al quale era consentito soltanto ai soci previa esibizione di tessera, non potevano
riferirsi a tale tipologia di esercizio le disposizioni dettate per i locali pubblici e/o aperti al
pubblico ed in ogni caso non erano ancora state definitivamente approvate le fasce di
zonizzazione per la valutazione dell’impatto acustico, profilo anch’esso ignorato dal
Tribunale, per cui l’atto amministrativo era illegittimo e, come tale, non era stato osservato
dalla ricorrente, costituendo tale convincimento causa di giustificazione della condotta. Dal
che discende che ella avrebbe dovuto essere mandata assolta anche perché il fatto non
costituisce reato.

Considerato in diritto
1

condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese

Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
1.In punto di diritto va rilevato che l’art. 650 cod.pen. costituisce una norma penale in
bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato
da una specifica disposizione, ovvero allorchè il provvedimento dell’autorità non sia munito
di un proprio, specifico sistema di rimedi a tutela degli interessi coinvolti (Sez. 1, n. 1711
del 14/2/2000, Di Maggio, rv. 215341; sez. 1, n. 2653 del 3/3/2000, Parla, rv. 215373).

Per poter configurare la fattispecie da essa incriminata è dunque necessario ricorrano più
condizioni, costituite da:
– inosservanza di un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di

essere una certa condotta per finalità di sicurezza o di ordine pubblico, oppure di igiene o di
giustizia;
– inosservanza di ordine impartito con provvedimento adottato in relazione a situazioni non
prefigurate da alcun testo di legge introduttivo di specifica ed autonoma sanzione,
applicabile in caso di violazione del suo contenuto obbligatorio;
– emissione del provvedimento, motivato da ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine
pubblico, di igiene, a tutela dell’interesse pubblico collettivo e non di soggetti privati.
1.1 A tal fine incombe sul giudice verificare se il provvedimento rimasto ifflr
4mottemperato assolva alla funzione legale tipica assegnatagli dall’ordinamento, se sia
articolato in modo tale da poter essere eseguito nei tempi e con le modalità previsti per far
fronte alle esigenze collettive cui nel caso si è inteso far fronte, se sia eventualmente
affetto da vizi tali da comprometterne la legalità formale e sostanziale.
1.2 Quando poi venga adottata un’ordinanza “contingibile ed urgente” emanata dal
Sindaco di un Comune ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54, per fronteggiare
emergenze verificatesi in ambito locale di natura sanitaria, igienica o ambientale, è richiesto
sotto il profilo della legittimità formale una motivazione illustrativa della concreta
sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato
intervento a tutela di interessi pubblici, come la salute o l’ambiente, non tutelabili
diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari (sez. 1, n. 15881 del 16/1/2007,
Parlanti, rv. 236358).
2. Tutto ciò premesso, nel caso in esame il giudice di merito nella sua scarna
motivazione ha posto in evidenza., da un lato l’insussistenza dei profili di illegittimità

denunciati dalla difesa, ritenendo irrilevanti le questioni sulla natura del locale e sulla
mancata individuazione da parte del Comune di Asti delle fasce di zonizzazione, dall’altro
che l’ordinanza sindacale rispondeva alla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico
“anche sotto il profilo di eventuale eccessiva rumorosità di sicuro fastidio per la collettività”.
2.1 Ebbene, quanto al primo rilievo in ordine alla ritenuta legittimità del
provvedimento ineseguito, lo stesso è del tutto apodittico e privo di qualsiasi illustrazione
esplicativa delle ragioni, in fatto o in diritto, che ne giustifichino l’adozione, risolvendosi in
una motivazione del tutto apparente, che non consente di comprendere il ercorso

2

eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in

valutativo seguito ed il ragionamento probatorio sotteso alla decisione ed al rigetto delle
eccezioni difensive.
2.2 L’osservazione che riguarda, invece, la configurabilità del reato contestato risulta
completamente ignara del contenuto dell’accusa mossa alla ricorrente, alla quale è stato
addebitato di non avere dato esecuzione ad ordinanza che Se aveva imposto di non
effettuare nei locali del circolo musica dal vivo o registrata e di non protrarre l’attività
dell’esercizio dalla stessa gestito oltre le ore 24.00, ordinanza emessa per “ragioni di
igiene”, di cui in sentenza non si dà alcuna contezza, non, come sostenuto dal Tribunale, a
tutela dell’ordine pubblico, profilo estraneo all’imputazione ed al provvedimento
amministrativo presupposto necessario per ritenere sussistente il reato.

impugnata incorre, non soltanto nel vizio di motivazione apparente, ma anche in quello di
violazione di legge, dal momento che ha ravvisato la contravvenzione contestata senza
considerare che la legge nr. 447/95 in materia dì inquinamento acustico attribuisce al
sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti soltanto a fronte di situazioni
eccezionali ed a tutela della salute pubblica e/o dell’ambiente, con le quali adottare forme di
contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore o di inibizione totale o parziale di
determinate attività, condizioni che nei caso specifico non risulta siano sono state
dimostrate in punto di fatto. In particolare, non emerge dalla sentenza in verifica che la
produzione di emissioni rumorose fosse fonte di disturbo per quiete e la salute pubbliche,
ossia per il riposo, le attività e la normale conduzione della vita di un numero indistinto e
comunque elevato di persone, per una collettività di residenti nei pressi dell’esercizio
dell’imputata, né che le stesse compromettessero l’igiene pubblica; risulta piuttosto che
fosse in corso il procedimento per la verifica dell’impatto acustico delle emissioni prodotte
dal locale al fine di ottenere il rilascio di nulla-osta da parte del comune, sicchè, in
pendenza del termine, non ancora scaduto, di esecutività della delibera comunale di
adozione del piano di zonizzazione acustica del territorio, l’ordinanza sindacale non
rientrava nel novero dei provvedimenti contingibili ed urgenti, quanto piuttosto nel legittimo
esercizio del potere di controllo sulle attività commerciali, sicchè la sua violazione non può
dar luogo al reato di cui all’art. 650 cod. pen..
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto
non sussiste.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2014.

2.3 In realtà, come fondatamente sostenuto con l’impugnazione, la sentenza

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