Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33773 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33773 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Lo Cascio Maurizio, nato a Erice il 04.05.1986
avverso la sentenza n.7/14 del GUP del Tribunale di Trapani,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

Data Udienza: 17/07/2014

udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Luigi Riello , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
.-Lo Cascio Maurizio ha proposto ,personalmente, ricorso per cassazione avverso
la sentenza del Tribunale di Trapani che gli ha applicato la pena concordata in
ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv, 628 co 2 e 3 ,624 bis,582,585,576 n.1,61

).1

n.2,110,56,624 bis cod.pen., lamentando il vizio di motivazione in relazione alla
commisurazione della pena che appare assai gravosa rispetto alla condotta
collaborativa dell’imputato ed alla errata qualificazione dei fatti,in termini di
rapina.
2.- Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.
Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena
su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare
con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente
qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata
della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di
nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiarnento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva,
l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto
tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
2.1 Nella specie il Tribunale di Genova ha dato conto del controllo effettuato
circa la sussistenza dei fatti e della riconducibilità all’imputato di elementi certi
di responsabilità nonché della congruità della pena scelta dai contraenti.
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
versamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di duemila euro, così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 2.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Cos de iso in Roma ,camera di consiglio del 17 luglio 2014

patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione

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