Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33772 del 17/07/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33772 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
Data Udienza: 17/07/2014
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d’appello di Cagliari nel procedimento penale a carico di
Meloni Walter, nato a Cagliari il 24.05.1984
avverso la sentenza n.1648 del Tribunale di Cagliari del 17.7.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Mario Fraticelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata nella parte relativa a Meloni Walter ;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Cagliari
ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha applicato a Meloni Walter
la pena concordata in ordine al reato di truffa continuata aggravata, deducendo
ha subordinato la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività
non retribuita a favore della collettività in base all’art.165 comma 2 cod.pen. ma
non ha indicato le modalità attraverso le quali deve estrinsecarsi la condizione
cui il beneficio è subordinato.
Il ricorso è inammissibile .
Non è materia di ricorso per cassazione la mancata indicazione dei parametri
modali,spazio-temporali dell’obbligo di prestare il lavoro di pubblica utilità
,disposto come condizione della sospensione della pena ,dal Giudice della
cognizione, ai sensi dell’art. 165 cod.pen., comma 2, esegesi che spetta allo
stesso giudice che ha imposto l’obbligo . Come giudice dell’esecuzione , egli
dovrà integrare, ad istanza della parte che vi abbia interesse, la disposizione
applicativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma ,camera di consiglio del 17 luglio 2014
Il C
e estensore
Il Presidente
violazione di legge in relazione all’art.165 comma 2 cod.pen. perché il Tribunale