Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33771 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33771 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 17/07/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Ben Salah Haithem, nato in Tunisia il 16.5.1976
avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Genova datata 25.11.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Fulvio Baldi , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
.-Ben Salah Haithem ha proposto ,personalmente, ricorso per cassazione avverso
la sentenza del Tribunale di Roma che ha applicato la pena concordata in ordine
ai reati di cui agli artt. 81 cpv,110,648 bis cod.pen. , lamentando il vizio di
1

motivazione in relazione al mancato proscioglimento ed in ordine alla disposta
confisca dell’autovettura a bordo della quale furono rinvenuti le parti di veicoli di
provenienza furtiva.
2.- Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.
Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena
su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare
con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione

qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata
della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di
nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva,
l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto
tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
2.1 Nella specie il Tribunale di Genova ha dato conto del controllo effettuato
circa la sussistenza dei fatti e della riconducibilità all’imputato di elementi certi
di responsabilità circa il reato contestato e quanto alla confisca, con motivazione
sintetica ma esaustiva, che la vettura veniva confiscata perché

“mezzo utilizzato

per la commissione del reato”.
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
versamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di duemila euro, così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 2.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così eci o ii Roma ,camera di consiglio del

17 luglio 2014

giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente

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