Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33768 del 07/07/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33768 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
–
Panepinto Carmela, nata a San Giovanni Gemini il 13 agosto 1931
Scrudato Nazzareno, nato il 7 aprile 1963
avverso l’ordinanza, in data 4 marzo 2014, del Tribunale di Agrigento con cui è stata dichiarata l’inammissibilità della costituzione di parte civile
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Vincezo
Geraci, che ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Panepinto Carmela e Scrudato Nazzareno hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 4 marzo 2014, del Tribunale di Agrigento
con cui è stata dichiarata l’inammissibilità della costituzione di parte civile ritenendola palesemente abnorme e comunque illegittima ai sensi degli artt. 185
c.p. e 74 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1
Data Udienza: 07/07/2014
1. Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato in quanto
l’ordinanza che decide sulla ammissibilità o meno della costituzione di parte civile
è impugnabile esclusivamente insieme alla sentenza ai sensi dell’art. 586 c.p.c.
(Cass., sez. VI, 12 febbraio 2004, n.15866, C.E.D. cass. n. 228812; Sez. U, n.
12 del 19/05/1999 – dep. 13/07/1999, Pediconi, Rv. 213858).
Peraltro deve essere escluso qualsiasi profilo di abnortmità dell’ordinanza,
in quanto il provvedimento, oltre ad essere espressamente previsto dalla legge,
non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione risarcitoria(Sez. 7, n. 10880
2. Uniformandosi ai citati orientamenti giurisprudenziali che il Collegio
condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al pagamento della somma di Euro 1000 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, li
lio 2014
del 11/10/2012 – dep. 07/03/2013, p.c. in proc. Restivo, Rv. 255151)