Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33767 del 07/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 33767 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Palazzotto Antonino, nato il
Nuccio Fabrizio, nato il 19 •11• i ci et l
avverso la sentenza, in data 7 novembre 2013, del GUP del Tribunale di Roma, con cui è stata
loro applicata, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di rapina
aggravata la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per la
declaratoria d’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Palazzotto Antonino e Nuccio Fabrizio ricorrono avverso la sentenza, in data 7 novembre
2013, del GUP del Tribunale di Roma, con cui è stata loro applicata, sull’accordo delle parti ex
art. 444 cod. proc. pen., per il reato di rapina aggravata la pena di anni due e mesi quattro di
reclusione ed euro 1000,00 di multa, e chiedendone l’annullamento, il primo si duole della
mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen. e il secondo per la congruità del trattamento sanzionatorio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 07/07/2014

Osserva la Corte che “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta
delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129 cod.
proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza
delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi
ed altro, 215071);
Inoltre “Nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura
patteggiata tra le parti, non e’ ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a

l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura
processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la
correttezza, non e’ revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha
aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non e’
legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della
pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono
addivenute”. (cass. pen. sez 3, 27.3.2001, Ciliberti, 219852).
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalle citate massime, che il Collegio
condivide, vanno dichiarate inammissibili le impugnazioni; peraltro nella sentenza risulta
verificata la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in
Euro 2000;

PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 7 o 2014

meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA