Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33764 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33764 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MENTO ANTONINO N. IL 19/10/1981
avverso l’ordinanza n. 805/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
11/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
~sentite le conclusioni ‘Iel PG Dott. G.GLA-~ v-vi -e,
(-41-<-• Udit i difensor Avv.; &ie.>

#2 ,

Data Udienza: 25/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza dell’Il novembre 2013 il tribunale del riesame di Messina respingeva l’appello
proposto dal Mento Antonino avverso l’ordinanza del tribunale di Patti che in data 19 agosto
2013 aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel
Comune di residenza o di sostituzione della stessa con quella meno afflittiva dell’obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria.
Ricorre per cassazione l’indagato deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione

pericolo di reiterazione criminosa in ragione del tempo trascorso dal fatto di reato (marzo
2010) del periodo di misura cautelare sofferto e della personalità dell’imputato nonché in
relazione ai criteri di scelta delle misure cautelari.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il tribunale ha dato atto della permanenza delle esigenze cautelari di reiterazione del reato
desumibili dalla gravità del fatto ascrittogli, dalla personalità dell’indagato gravato da
precedenti per reati in materia di armi. Ha altresì rilevato che gli elementi addotti dalla difesa
non giustificavano una diversa valutazione delle stesse considerato che non erano emersi
elementi concreti atti a determinare una significativa variazione del quadro cautelare
considerato i dati assolutamente negativi della personalità dell’indagato ravvisabile nella
condotta dallo stesso tenuta successivamente all’attenuazione della misura cautelare le cui
prescrizioni non ha mancato di trasgredire. Ha pertanto ritenuto con motivazione coerente
logica che una misura meno afflittiva, per i minori controlli che comportava, non appariva
idonea a fronteggiare il rischio che il prevenuto potesse nuovamente rendersi responsabile di
gravi comportamenti violativi delle prescrizioni di legge, avendo già dimostrato con la sua
condotta di non essere assolutamente in grado di rispettare le prescrizioni precedentemente
imposte.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 25.6.2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e in ordine alla qualità e concretezza del

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