Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3376 del 13/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3376 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONSTANTIN CLAUDIU FLORIN N. IL 12/04/1984
avverso la sentenza n. 2952/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;
In caso di diffuson
presente prowe merito
omettere ‘o neralità e
gli altri
a ncr,
art. 52’
dl.:, 192;:i3 quanto:
disposto d’ufficio
a richiesta di parte
124 imposto dalla legge
Data Udienza: 13/11/2015
Ritenuto:
‘
— che la Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 11/11/2011, ha confermato quanto
all’affermazione di responsabilità la sentenza del Tribunale di Torino del 17/02/2014 di
condanna, tra gli altri, di Costantin Claudiu Florin per il reato di favoreggiamento e
sfruttamento della prostituzione di cui agli artt. 3, n. 8 e 4 n. 7 della I. n. 75 del 1958;
– – che l’imputato ha proposto ricorso deducendo con un primo motivo la violazione della legge
di appello in ragione della fuorviante formulazione del decreto di citazione ove da un lato si
avvertiva l’imputato non essere la sua presenza necessaria potendo egli essere sentito dal
Magistrato di sorveglianza e dall’altro che se voleva essere presente avrebbe dovuto
manifestare volontà in tal senso;
– – che con un secondo motivo l’imputato ha lamentato la violazione dell’art. 114 c.p. e la
illogicità della motivazione in punto di diniego della relativa attenuante posto che la condotta di
Costantin sarebbe sopravvenuta ad una situazione già cristallizzata per effetto della condotta
posta in essere dalla coimputata Suliman e che il mero reperimento di alloggi ove svolgere il
meretricio dovrebbe essere qualificato come condotta minima;
– – che il primo motivo di ricorso è inammissibile posto che nessuna contraddizione appare
rilevabile, come preteso dal ricorrente, tra l’indicazione circa la non necessaria presenza in
giudizio e la necessità, comunque, in caso di intenzione di comparire, di manifestare la propria
volontà in tal senso, senza considerare che in ogni caso la eventuale nullità a regime
intermedio sarebbe comunque stata sanata per effetto della mancata deduzione nei termini di
cui all’art. 182, comma 2, c.p.p.;
— che quanto poi al secondo motivo la sentenza impugnata ha sottolineato la particolare
importanza e delicatezza dei compiti attribuiti all’imputato (come reperire l’abitazione per le
ragazze, ricercare nuovi posti di lavoro, mediare o intercedere presso altri soggetti accampanti
diritti di esclusiva) di per sé incompatibile con la necessità di un apporto del tutto marginale
quale requisito dell’attenuante invocata (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015,
Caradonna e altro, Rv. 264455);
— che pertanto il ricorso è inammissibile;
— che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186)
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di
euro 1.000,00;
P. Q. M.
1
processuale non avendo egli, detenuto, potuto manifestare la volontà di partecipare al giudizio
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2015
Il Presidente
Il Consigdere e ensore
Gastori
azza