Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3376 del 08/10/2013

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3376 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 341/2003 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
01/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/10/2013

gre

Considerato che:
A.A.

ricorre avverso la sentenza, in data 1 giugno

2012, della Corte d’appello di Perugia, con cui è stata confermata la
condanna per il reato di ricettazione e, chiedendone l’annullamento,
osserva che, è carente la motivazione in relazione alla ritenuta
sussistenza di corretti criteri nella valutazione delle prove e
dell’affermazione della sua responsabilità;
il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
fronte delle

motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da
illogicità, visto che l’impugnazione era limitata all’entità della pena
inflitta, e sul punto la valutazione complessiva è ampiamente articolata;
questa

corte ha stabilito che “La

mancanza

nell’atto

di

impugnazione dei requisiti prescritti dall’art.

581 cod. proc. pen.

– compreso quello della specificità dei motivi-

rende l’atto medesimo

inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
pen., sez l, 22.4.97, Pace, 207648).
In ogni caso nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni
di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice
d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame
degli argomenti difensivi attualmente riproposti;
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come
nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina,
214794);peraltro in appello la motivazione è stata molto articolata in
relazione alla valutazione degli elementi probatori e della dimostrazione
dell’elemento psicologico.
L’eccezione di prescrizione , che sarebbe maturata nelle more del
procedimento, ma dopo il giudizio d’appello è assolutamente infondata,
stante l’ inammissibilità del ricorso.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili

lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a

di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.
2013

Roma, 8 otto

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