Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33758 del 30/05/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33758 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Rocca Mario,
nato a Roma il 16.2.1944, persona offesa nel
procedimento a carico di Martire Andrea,
nato
il
9.1.1930, avverso l’ordinanza emessa dal G.I.P. del
Tribunale di Roma, in data 24 gennaio 2014,
all’esito di udienza camerale avente ad oggetto la
correzione dell’errore materiale relativo
all’ordinanza emessa il 13 dicembre 2012, con la
quale, rilevato che il P.M. aveva segnalato la
contraddittorietà tra la motivazione di
quest’ultima ordinanza e il dispositivo della
stessa, poiché nella motivazione venivano
evidenziate le ragioni che fondavano una decisione
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Data Udienza: 30/05/2014
volta all’archiviazione del procedimento, mentre in
modo contraddittorio il dispositivo ordinava
l’imputazione coatta, riteneva che la
contraddizione potesse essere sanata attraverso la
correzione dell’errore materiale, dovendosi leggere
confronti dell’indagato “si dispone la
archiviazione e la restituzione degli atti al
2. M.”;
Visti gli atti, l’ordinanza denunziata e il
ricorso, con il quale si deduce l’abnormità
dell’ordinanza impugnata, poiché sarebbe estraneo
alle attribuzioni del G.I.P. l’esercizio di un
potere di revoca di una precedente statuizione con
la quale sia stato disposto di formulare
l’imputazione ed erronea sarebbe l’applicazione
della disposizione dell’art. 130 c.p.p., la quale
concerne soltanto errori la cui eliminazione non
snaturi o determini un mutamento sostanziale della
decisione;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta
dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Letta la richiesta del Procuratore generale presso
la Suprema Corte di dichiarare inammissibile il
ricorso;
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lì dove si dispone formularsi l’imputazione nei
Ritenuto che, a differenza di quanto si verifica
nel caso della sentenza, il cui dispositivo letto
in udienza costituisce l’atto con cui il giudice
estrinseca la volontà della Legge nel caso
concreto, l’ordinanza emessa a seguito di rito
complesso procedimento logico nel quale si
compendia la decisione adottata,
sicché, non
essendovi momento distintivo tra dispositivo e
motivazione,
ma costituendo dette parti del
provvedimento nel loro insieme la decisione,
all’eventuale discrepanza esistente nel primo può
ovviarsi con la lettura del provvedimento nel suo
complesso (Sez. 5, n. 27787 del 20/05/2004,
Fattorusso,
Rv.
228709;
Sez.
6,
n.
5087 del
23/01/2014, Bartolone, Rv. 258050) e che il
contrasto fra motivazione e dispositivo nel
provvedimento camerale si può risolvere dando
prevalenza alla motivazione, proprio perché il
contenuto della decisione è racchiuso nell’intero
contesto del provvedimento (Sez. 1, n. 8071 del
11/02/2010, Costabile, Rv. 246570);
Ritenuto,
infondato
pertanto,
e
il ricorso manifestamente
inammissibile,
quindi
con
la
conseguenza della condanna del ricorrente al
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camerale presenta il carattere unitario del
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pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso, al versamento della somma,
che si ritiene equa, di euro 1000,00 a favore della
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 30 maggio 2014.
cassa delle ammende.