Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33756 del 29/05/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33756 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MASONE ALFONSO N. IL 09/11/1940
avverso l’ordinanza n. 9102/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
15/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA •
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 29/05/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione Masone Alfonso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli
che il 15.1.2014 ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Benevento che ha ripristinato la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 276 codice procedura penale .
Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è:
2.
nullo per violazione di legge in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. Sostiene che il
tribunale non ha tenuto in debita considerazione gli elementi emersi dalle indagini e
raccolti dalla difesa e non è riuscito a fornire una motivazione che rendesse conto della
sussistenza di un quadro indiziario che provasse l’esistenza a carico del Masone di una
trasgressione inerente alla misura già imposta .
Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico .
L’art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso. Il ricorrente deve quindi
prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della
decisione impugnata e non limitarsi a dedurne, come nel caso in esame, genericamente
l’infondatezza.
L’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (vedi fra
le tante:Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858; Cass. Sez. 3 0 n. 16851/10).
È quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti
esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la
sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di
legittimità sulla stessa.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le indagini difensive
prodotte dalle difese ritenendole non in grado di inficiare la grave condotta posta in essere dal
prevenuto in violazione degli obblighi connessi alla misura degli arresti domiciliari.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94 Disp. att.
C.D.D.
Così deliberato in Roma il 29.5.2012-DEPOSITATO
IN CANCELLERIA
1. nullo per mancanza contraddittorietà ed illogicità della motivazione;