Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33755 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33755 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IACOBBE ANDREA N. IL 11/04/1968
avverso l’ordinanza n. 267/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
16/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
leite/sentite le conclusioni del PG Dott. (-L A:À;~

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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 29/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione Iacobbe Andrea avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bari
che in data 16 gennaio 2014 ha rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento di rigetto
dell’istanza di modifica del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice delle indagini
preliminari del tribunale di Bari in data 17 luglio 2013 con riferimento all’autovettura Audi A8
della quale veniva chiesto l’affidamento in giudiziale custodia.

di procedura penale. Sostiene che il provvedimento impugnato è incorso in illogicità e
contraddittorietà della motivazione.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. L’ordinanza in questione è stata
emessa a norma degli artt. 322 bis e 324 c.p.p. Contro dette ordinanze può essere proposto
ricorso per Cassazione solo per violazione di legge. Nella nozione di “violazione di legge” per
cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1,
rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente
apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali; ne consegue che
non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione,
atteso che nel predetto concetto di “violazione di legge”, come indicato nell’art. 111 Cost. e
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la mancanza e la manifesta
illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso
(peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e),
(Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).
Di conseguenza devono escludersi in questa sede i rilievi che impongano un accertamento di
carattere diverso, tanto più se sconfinanti in considerazioni di merito.
Ciò detto deve rilevarsi che nel caso di specie il ricorrente lamenta illogicità della motivazione
contestandone i presupposti di merito
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 29.5.2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Lamenta il ricorrente vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 606 comma uno lettera e) codice

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