Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33754 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33754 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 29/05/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAGLIAZZO NUNZIO N. IL 08/08/1969
avverso l’ordinanza n. 1100/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
10/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le colllusioni del PG Dott.
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MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione Pagliazzo Nunzio avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di
Messina che in data 10 febbraio 2014 ha rigettato l’appello proposto dall’imputato avverso
l’ordinanza del tribunale di Messina che in data 9 dicembre 2013 aveva respinto la richiesta di
revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere allo stesso applicata in
relazione ai reati di cui agli articoli 56 e 629 del codice penale.

1. violazione di legge. Contesta il ricorrente con il primo motivo di ricorso le ragioni che
hanno determinato il giudice delle indagini preliminari in data 24 ottobre 2012 a
disporre l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari, originariamente applicata,
nella misura della custodia cautelare in carcere e non condivide la motivazione del
tribunale del riesame che ha dedotto l’aggravamento delle esigenze cautelari in
dipendenza del comportamento dell’indagato che avrebbe dimostrato la c.d. pervicacia
criminale
2. vizio della motivazione con riguardo all’omessa motivazione delle ragioni che
impediscono l’applicazione di misura meno grave;
3. vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari

Il ricorso è manifestamente infondato.
Premesso che non è oggetto del presente ricorso l’ordinanza 24 ottobre 2012 deve rilevarsi
che in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione del
provvedimento di custodia in carcere non è necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni
che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con
argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonché
dalla personalità dell’indagato, gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno
ragionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la
prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo in tal modo superata e assorbita l’ulteriore
dimostrazione dell’inidoneità delle subordinate misure cautelari (Cass. pen., Sez. 1,
26/09/2003, n. 45011).
Orbene, nel caso di specie, la prognosi di reiterazione del reato risulta fondata sulla
concretezza dei fatti rilevati e non su criteri generici e/o automatici, avendo il Tribunale
segnalato non solo le particolari modalità dei fatti (caratterizzati da una condotta intimidatoria
continuata nel tempo ai danni del proprio datore di lavoro ) ma anche la personalità del
prevenuto, gravato da numerosi e gravi precedenti e che, ristretto in un primo momento in
regime di arresti domiciliari, ha ritenuto lecito contattare telefonicamente la parte offesa, la di
lui moglie e un dipendente dell’azienda ponendo in essere nei loro confronti ulteriori gravi atti
intimidatori, circostanze che rendono inaffidabili misure attenuate, non potendo quest’ultime
assicurare l’esclusione della reiterazione della condotta illecita
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Deduce il ricorrente che l’ordinanza impugnata è incorsa in:

Per concludere, sotto tutti i profili rilevanti agli effetti dell’art. 274 c.p.p., lett. c) e art. 275
c.p.p., l’impugnata ordinanza trova fondamento in un logico apparato argomentativo e si
sottrae alla censura del ricorso, volta a contestare l’adeguatezza della custodia in carcere, che
va quindi ribadita.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94 Disp. att. c.p.p.
Così deliberato in Roma il 29.5.2014

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