Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33754 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 33754 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUERRESI ERNESTO N. IL 19/01/1938
avverso la sentenza n. 642/2010 GIUDICE DI PACE di CATANIA, del
11/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
11A),,y1
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (5`, osioxisuA:
che ha concluso per il‘ \
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor •Avv.

Data Udienza: 09/04/2013

Roma, 9 aprile 2013

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Guerresi Ernesto ha presentato ricorso avverso la sentenza 11.4.2012 del giudice di
pace di Catania, con la quale il predetto è stato condannato , previa concessione delle attenuanti
generiche, alla pena di E 300 di multa perché ritenuto colpevole del reato di diffamazione in danno
di Di Francesco Santo.
Secondo il ricorrente la sentenza va annullata per violazione di legge, in riferimento agli artt. 20 co.
4 d.lvo 274/2000, 178 e 179 cpp : il Guerresi ha eletto domicilio presso lo studio, sito in Cosenza,
via Giovanni Falcone n. 136 , del difensore di fiducia , avv.Franco Russo , ma nel decreto di
citazione a giudizio è stato indicato come difensore di fiducia l’avv. Francesco Russo, del foro di
Catania, al quale sono state effettuate tutte le notifiche , presso il suo studio ,sito in Largo Rosolino
Pilo n. 39/d.
E’ palese quindi l’errore del P.M. presso il tribunale di Catania, che ha impedito al Guerresi di
esercitare il suo diritto di difesa
Il ricorso è fondato, in quanto le irregolarità in esso segnalate corrispondono a quanto emerge dagli
atti, integrando nullità assoluta ex art. 179 c.p.p..
La sentenza va quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla procura della
Repubblica, presso il tribunale di Catania, per l’ulteriore corso.
PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al PM della procura della
Repubblica di Catania per l’ulteriore corso.

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