Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33753 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33753 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGLIANI MASSIMILIANO N. IL 20/08/1982
SKOMOROWKA AGNIESKA ELZBIETA N. IL 10/09/1983
avverso l’ordinanza n. 6/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
14/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
le/sentite le conclusioni del PG Dott.
49Let

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 29/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data 14 febbraio 2014 il Tribunale del riesame di Lecce in accoglimento
dell’appello proposto dal Pubblico Ministero disponeva nei confronti di Magliani Massimiliano e
Skomorowska Agnieska indagato in ordine al reato di cui all’articolo 633 codice penale il
sequestro preventivo dell’alloggio di proprietà pubblica dallo IACP di Lecce.
Ricorrono per cassazione Magliani Massimiliano e Skomorowska Agnieska deducendo che il
provvedimento impugnato è incorso in:

patologica nullità della nota della polizia municipale del 30 dicembre 2013 affetta da
inutilizzabilità patologica considerato che in essa si fa riferimento ad informazioni
assunte rimandando ad un’attività di escussione di persone informate sui fatti effettuata
senza verbalizzazione e senza l’indicazione delle persone che hanno reso dette
informazioni;
2. violazione di legge per la carenza dei presupposti del fumus commissi delicti e del
periculum in mora
3. violazione di legge per omessa motivazione in ordine allo stato di necessità

Il ricorso deve essere respinto. Il primo motivo, che non risulta sollevato avanti il Tribunale del
Riesame, è infondato considerato che è pacifica l’occupazione sine titulo da parte dei ricorrenti.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte
l’occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dello IACP rientra nella previsione
dell’art. 54 cod. pen. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non
coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l’esigenza dell’agente di reperire un
alloggio e risolvere i propri problemi abitativi ( cfr. fra le altre Cass. N. 4292 del 2012 rv.
251800).
Può quindi affermarsi che nel caso di specie il giudice del riesame ha dato atto di avere
esaminato e valutato gli elementi accusatori e quelli prospettati dalla difesa e all’esito di essere
pervenuto alla affermazioni di sussistenza del fumus del reato in argomento di cui ha dato
conto nel provvedimento in questa sede censurato. Così come ha dato conto della sussistenza
del periculum in mora.
Deve rilevarsi che le censure mosse all’impugnato provvedimento, sotto l’apparente deduzione
di vizi attinenti alla violazione di legge, prospettano una inammissibile richiesta di rivalutazione
del merito laddove inammissibile in questa sede dove deve essere apprezzata solo la presenza
di seri indizi della sussistenza di queste condizioni, delle quali la piena prova è riservata al
merito.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
1

1. violazione di legge in merito alla mancata declaratoria di inesistenza o inutilizzabilità

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. C.p.p.
Così deliberato in Roma il 29.5.2014

Giovanna VERGA
„.

Il Presidente
Mario GENTILE
9)frutt

Il Consigliere estensore

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