Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33752 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33752 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MERICO DAIGORIO N. IL 22/05/1987
avverso l’ordinanza n. 38/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
28/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
44e/sentite le conclusioni del PG Dott.
£4.4
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione Merico Daigorio avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce
che in data 28 gennaio 2014 ha confermato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari
del tribunale di Lecce che in data 10 gennaio 2014 gli aveva applicato la misura della custodia
cautelare in carcere per rapina aggravata e lesioni.
Deduce il ricorrente vizio della motivazione con riguardo all’adeguatezza della misura in atto a

alla possibilità di applicare misura meno gravosa.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione del
provvedimento di custodia in carcere non è necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni
che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con
argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonché
dalla personalità dell’indagato, gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno
ragionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la
prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo in tal modo superata e assorbita l’ulteriore
dimostrazione dell’inidoneità delle subordinate misure cautelari (Cass. pen., Sez. 1,
26/09/2003, n. 45011).
Orbene, nel caso di specie, la prognosi di reiterazione del reato risulta fondata sulla
concretezza dei fatti rilevati e non su criteri generici e/o automatici, avendo il Tribunale
segnalato non solo le “particolari modalità del fatto (alla parte offesa è stato impedito di
autodeterminarsi perché colpito e legato per un significativo lasso di tempo) ma anche i recenti
precedenti specifici e il contesto criminale in cui il reato è stato commesso ( controllo dei
pascoli e prevaricazione nei confronti di altri imprenditori agricoli), circostanze che rendono
inaffidabili misure attenuate, non potendo quest’ultime assicurare l’esclusione della
reiterazione della condotta illecita
Per concludere, sotto tutti i profili rilevanti agli effetti dell’art. 274 c.p.p., lett. c) e art. 275
c.p.p., l’impugnata ordinanza trova fondamento in un logico apparato argomentativo e si
sottrae alla censura del ricorso, volta a contestare l’adeguatezza della custodia in carcere, che
va quindi ribadita.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
dell somma di euro 1000,00 alla assa delle Ammende. INAAA” co_efj2k ( 02,„,aetw, ft,t
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Così dell erato in Roma il 29.5.2014

fronteggiare le ritenute esigenze cautelari, lamentando mancanza di motivazione con riguardo

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