Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3375 del 23/10/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3375 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZAILAF EL HASSAN N. IL 02/02/1964
avverso la sentenza n. 986/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
12/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Gche ha concluso per
,e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/10/2014

4
4

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 12 aprile 2013, la Corte d’appello di Perugia ha
confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Perugia del 26 aprile 2012, resa a
seguito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato condannato, per la
detenzione di 3,681 kg di hashish, alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro
18.000,00 di multa.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per

motivazione quanto alla responsabilità penale. Sostiene, in particolare, che non vi
sarebbe la prova della riconducibilità dello stupefacente alla sua persona, perché
l’unico elemento a suo carico consisterebbe nella sua presenza sul luogo dove era
questo era stato occultato. In particolare, egli non era mai stato visto direttamente
mentre prelevava o nascondeva lo stupefacente e le coordinate segnalate dal GPS
installato sulla sua auto dalla polizia giudiziaria avevano segnalato il punto di sosta
dell’auto e non il punto di occultamento. Il ricorrente sostiene altresì che non vi erano
indizi di ulteriori attività di spaccio, perché il denaro contante ritrovato nella sua
abitazione era di proprietà del fratello, con il quale conviveva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso non è fondato. Nondimeno, la sentenza impugnata deve essere
annullata limitatamente alla pena, perché determinata al di sopra del massimo
edittale.
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la motivazione della sentenza
impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente quanto
all’accertamento della disponibilità in capo allo stesso ricorrente dello stupefacente
occultato. La Corte d’appello ha infatti precisato che egli era stato visto più volte
fermarsi lungo la strada per poi percorrere alcuni metri a piedi e allontanarsi in
direzione del nascondiglio dello stupefacente. E anche le coordinate segnalate dal GPS
installato dalla polizia giudiziaria sulla sua auto corrispondevano sostanzialmente a
tale nascondiglio, nel quale era poi ritrovato un sacco contenente circa 3 kg di
hashish, a cui si aggiungeva il reperimento di un’altra busta sistemata a circa 300 m
di distanza dalla prima e contenente hashish per circa 800 g, confezionata con lo
stesso marchio. Inoltre l’imputato, nel recarsi sul posto, usava la cautela di procedere
con l’auto a fari spenti, nonostante l’orario serale. A tali elementi deve aggiungersi secondo la corretta valutazione della Corte d’appello – il ritrovamento a casa
dell’imputato di più di 4000,00 euro in contanti, occultati sotto la lavatrice, che erano

cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la manifesta illogicità della

di sua proprietà, essendo inverosimile che potessero appartenere al fratello con lui
convivente, soggetto privo di reddito e disoccupato.
Quanto alla pena – pur in mancanza di un motivo di doglianza sul punto – deve
rilevarsi che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata e la presentazione del
ricorso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art.

4-bis,

del decreto-legge n. 272 del 2005,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006, con la conseguenza che lo

favorevole disciplina previgente, con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro
5164,00 a euro 77468,00. Tale disciplina si applica anche alle condotte precedenti alla
pronuncia della richiamata sentenza della Corte costituzionale, con la conseguenza per il caso di specie – che la pena base di anni 6 e mesi 3 di reclusione, sulla quale il
giudice di primo grado ha applicato la diminuzione per il rito abbreviato, risulta
illegale, perché superiore al massimo, fissato – come visto – in anni 6 di reclusione,
dal comma 4 dell’articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nella formulazione attualmente
vigente.
4. – La sentenza impugnata deve essere dunque annullata, limitatamente alla
determinazione della pena, con rinvio alla corte d’appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla pena, e rinvia alla Corte
d’appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2014.

spaccio e la detenzione di hashish risultano oggi sanzionate, in forza della più

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