Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33748 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33748 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLA GIUSEPPE N. IL 25/11/1978
avverso l’ordinanza n. 1095/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
16/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
69′,cillana.e-e-0–1.e/sentite le conclusioni del PG Dott. Ani ra-vi
re.,'”

I
294E2 /1.4.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data 16 dicembre 2013 il Tribunale del riesame di Messina decidendo
sull’appello proposto dal pubblico ministero applicava a Spinella Giuseppe la misura cautelare
del divieto di dimora nel comune di residenza in relazione ai reati di cui agli articoli 416 (capo
a) e 642 (sinistro n. 29)
Ricorre per Cassazione l’indagato deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in:

sussistenza della gravità indiziaria della condotta partecipativa alla fattispecie
associativa. Rileva che il Tribunale dopo aver esaminato l’unico reato ed aver riportato
la motivazione in merito alla sussistenza del reato associativo, senza mai indicare
elementi riconducibili allo Spinella ha affermato la sussistenza della condotta
partecipativa di questo. Rileva che le conversazioni captate allo Spinella con il legale di
fiducia Zarcone si riferiscono, come giustamente aveva indicato il GIP, alle attività
propedeutiche alla trattativa stragiudiziale dell’incidente, alla fase della ricezione
dell’assegno liquidato dalla compagnia di assicurazione e alla spartizione della somma
liquidata. Le conversazioni possono rilevare indiziariamente sulla configurazione della
gravità indiziaria del reato di truffa. Ritiene apodittiche le asserzioni del tribunale con
riguardo alla condivisione del programma criminoso;
27 vizio della motivazione anche con riguardo alle sussistenti esigenze cautelari

Il ricorso è fondato.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con ordinanza in
data 6 settembre 2013 aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare degli
arresti domiciliari nei confronti dello Spinella in relazione al delitto di partecipazione ad
un’associazione a delinquere finalizzata al compimento di reati contro il patrimonio e la fede
pubblica, specialmente frodi ai danni delle assicurazioni, nonché ad un determinato episodio di
denuncia di sinistro stradale non accaduto. Il G.I.P. aveva ritenuto sussistente il quadro di
gravità indiziaria limitatamente al singolo episodio truffaldino in contestazione e non anche in
relazione alla fattispecie associativa, escludendo comunque l’attualità delle esigenze cautelari
in forza dell’occasionalità della condotta.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto che le emergenze investigative, in atti, costituite
sostanzialmente dalle risultanze dell’attività di captazione delle conversazioni telefoniche ed
ambientali e dagli esiti delle attività di polizia giudiziaria compendiate nelle informative in atti,
consentivano di ritenere l’effettiva esistenza di un sodalizio criminale dedito con continuità al
compimento di una serie indeterminata di truffe assicurative nel settore dei sinistri stradali
facente capo a Reale Filippo e a Zarcone Antonino Carlo, all’epoca dei fatti praticante avvocato.
La suddetta associazione criminosa era dotata di notevole stabilità nel tempo, come dimostrato
dalle innumerevoli attività truffaldine accertate, molte delle quali andate a buon fine, ed era
i

1. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla

caratterizzata da un medesimo e collaudato schema operativo. Il gruppo godeva di una
struttura organizzativa vera e propria, ancorché rudimentale, rappresentata dallo studio dello
Zarcone (in cui avvenivano le riunioni con i soggetti coinvolti nei vari sinistri), dalle
autovetture incidentate, dalla certificazione medica che si procuravano per attestare
falsamente la sussistenza di lesioni cagionate in occasione dei falsi incidenti stradali denunciati,
e dai conti correnti bancari destinati alla gestione dei proventi delle attività illecita. I sodali
curavano infatti la fase medico-legale del sinistro procurandosi i referti e certificati dal
contenuto nonveritiero, attestanti per lo più prognosi artatamente prolungate e relazione di

e/o postumi invalidanti in realtà insussistenti o comunque sovradimensionati, in misure
percentuali di tali da consentire comunque il conseguimento di un indebito profitto. Il vincolo
associativo che legava gli indagati era desunto anche dalla suddivisione dei ruoli. In particolare
Zarcone e Reale erano capi del sodalizio con il ruolo di ideatori e organizzatori dei falsi sinistri.
I due capi godevano della collaborazione di Coppolino Annamaria la quale in qualità di
avvocato partecipava alla gestione della fase giuridico amministrativa dei singoli sinistri nonché
del supporto di diversi soggetti che avevano partecipato all’organizzazione di diversi incidenti
stradali come D’Angelo Giovanni e Gambino Antonino. Infine una moltitudine di persone si era
resa disponibile a figurare, anche in più occasioni come soggetti coinvolti nei singoli episodi
falsi nella piena consapevolezza di partecipare al sodalizio agevolando la consumazione del
programma criminoso. Ciascun accolito partecipava alla distribuzione degli utili derivanti dalla
consumazione degli episodi criminosi. Zarcone e Reale erano soliti costringere il destinatario
dell’assegno di liquidazione del danno emesso dall’istituto di credito truffato a versare l’importo
del titolo di credito in conto corrente gestito direttamente dagli stessi in guisa da scongiurare il
pericolo di essere estromessi dalla spartizione degli utili illeciti. Tutti i soggetti coinvolti a vario
titolo erano consapevoli della natura illecita delle attività poste in essere dagli organizzatori del
sodalizio e avevano manifestato una chiara ed inequivoca volontà di recare un fattivo apporto
al consolidamento della struttura associativa che, giovandosi di una consistente rete di persone
e di mezzi, ha potuto agire indisturbata per anni mettendo a segno un’impressionante quantità
di reati.
Con riguardo alla posizione dello Spinella il Tribunale del riesame si limitava ad evidenziare che
la partecipazione al sodalizio e la condivisione del programma criminoso emergeva non solo dal
suo coinvolgimento nel falso sinistro a lui contestato ma anche dal fatto che l’imputato aveva
dimostrato di conoscere perfettamente il modus operandi dell’associazione di cui condivideva il
programma criminoso, tanto da compiacersi del fatto che Zarcone in qualità di capo
dell’associazione potesse guadagnare molto bene continuando a coinvolgerlo nelle truffe.
Veniva altresì sottolineato che il coinvolgimento dello Spinella non era occasionale avendo
quest’ultimo evocato ulteriori episodi commessi. Riteneva pertanto sussistenti le esigenze
cautelari del pericolo di reiterazione dei reati.

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consulenza di parte in cui venivano riconosciuti ai falsi sinistrati invalidità totali, temporanee

La motivazione con riguardo alla partecipazione dello Spinella alla compagine associativa è
apodittica perché si fonda esclusivamente sul suo coinvolgimento nel falso sinistro contestato,
non rinvenendo nelle argomentazioni del Tribunale altri elementi specifici e diversi dai quali
emerga in termini di gravità indiziaria la sua partecipazione al programma criminoso che non
siano il compiacimento manifestato nelle conversazioni intercettate per l’attività del gruppo, di
cui era a conoscenza.
Il provvedimento deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo
esame.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame.
Così deliberato in Roma il 28.5.2014

P.Q.M.

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