Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33746 del 28/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 33746 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAGONA COSIMO N. IL 30/10/1968
avverso l’ordinanza n. 1078/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
16/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lettoLsentite le conclusioni del PG Dott. tA (r) Fa-yl,’.0 h

AA

-8)—-:. -a-2-i’ F-,-,_e_e_.;

c-‘-

/
Udit i difensor Avv.;

(-7,-

Data Udienza: 28/05/2014

.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione Sagona Cosimo avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Messina
del 16 dicembre 2013 che, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, aveva
sostituito la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicata all’indagato
dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in relazione ai reati di cui agli articoli 416
codice penale (capo a) e 642 codice penale (relativamente al sinistro numero 9) con quella del

Deduce il ricorrente che l’ ordinanza impugnata è incorsa in violazione di legge in relazione
all’articolo 274 codice di procedura penale. Lamenta la mancanza di motivazione in ordine al
giudizio di pericolosità sociale considerato che la contestazione riguarda un lasso temporale
risalente al 2011 e circoscritto esclusivamente a detto periodo. Ritiene insussistente l’attualità
del pericolo.
Il ricorso è inammissibile perché il giudizio di sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari
non è stato oggetto di contestazione da parte del ricorrente nel procedimento di libertate che
ha avuto per oggetto solo l’adeguatezza della misura che non è specifico oggetto di
contestazione in questa sede da parte del ricorrente. Si limita infatti il ricorrente ad
evidenziare che il Tribunale non ha valorizzato elementi concreti che denoterebbero una
spiccata pericolosità del prevenuto e che postulino una misura così rigorosa, senza tenere
conto che il giudice del Riesame ha indicato con motivazione specifica e priva di vizi logici,
ancorata ad elementi di fatto, le ragioni che portavano a ritenere idonea a fronteggiare le
esigenze cautelari solo il divieto di dimora nel comune di residenza. In proposito questa Corte
Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i
motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione,
che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell’art. 28 Reg.
Esec.
Così deliberato in Roma il 28.5.2014

divieto di dimora nel comune di residenza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA