Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33745 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33745 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AZZEDINE HASSANE N. IL 05/06/1978
avverso l’ordinanza n. 1505/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/se le conplusioni del PG Dott. //, ), e,,v-a,D
(…”Az, Az— C-4 ,7

e n-ro

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

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La Corte d’appello di L’Aquila con ordinanza del 3.10.2013 dichiarava l’inammissibilità
dell’appello proposto da Azzedine Hassan avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano perché
presentato fuori termine(il 4.4.2013) sul presupposto che l’estratto della sentenza
contumaciale era stato notificato all’imputato il 15.2.2013

Il ricorso è fondato .
Quanto alla tempestività del ricorso, va rilevato che la sentenza è stata pronunciata il
20.11.2012 e, una volta stabilito dal Tribunale il termine di novanta giorni per il deposito della
motivazione, il termine per impugnare, pari nel caso di specie a gg. 45, decorre dalla scadenza
di tale termine (18.2.2012), nonostante sia stato notificato l’estratto contumaciale, non
essendo diversamente stabilito dall’art. 585 c.p.p., comma 1 lett. c). Deve infatti essere
riaffermato il principio secondo cui il termine per proporre l’impugnazione della sentenza
contumaciale decorre dalla scadenza di quello stabilito dalla legge per il deposito della
sentenza, ancorché, come nella specie, la notifica dell’estratto contumaciale sia avvenuta
prima di detta scadenza (Sez. 5, 29 marzo 2007, dep. 18 maggio 2007, n. 19519).
Il ricorso è stato pertanto presentato nei termini di legge . L’ordinanza impugnata deve essere
annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di L’Aquila.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di
L’Aquila.
Così deliberato in Roma il 28.5.2014

Contesta il ricorrente la tardività dell’impugnazione.

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