Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33744 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33744 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Coggiola Maria Teresa nata 1’11.09.1951 nel procedimento penale contro Ignoti
avverso l’ordinanza n.218531/2013 GIP del Tribunale di Milano del
16.12.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Fulvio Baldi , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 28/05/2014

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza in data 16.12.2013, emessa a seguito dell’udienza camerale, il
GIP del Tribunale di Milano ha disposto l’archiviazione del procedimento penale
iniziato a carico di ignoti in seguito a querela presentata da Coggiola Maria
Teresa per lamentare i reati di falso e truffa commessi a suo danno in relazione

nome
1.1 Contro tale pronuncia il difensore della Coggiola ha proposto ricorso per
cassazione con il quale lamenta inosservanza di leggi processuali, per l’
omessa valutazione, da parte del giudice, delle ragioni poste a sostegno
dell’opposizione avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.; ed il
vizio di motivazione per delle incongruenze logiche del provvedimento;
1.2 rilevato, che il primo motivo è manifestamente infondato perché
il Giudice , nel rispetto del

contraddittorio, ha fissato l’udienza

camerale proprio per dare rilievo alle doglianze prospettate
nell’opposizione tempestivamente depositata a seguito di avviso
dell’emissione dell’atto proveniente dal P.M.;
1.3 ritenuto, quanto al secondo motivo, che,come ha fatto rilevare il P.G.,
l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti
fissati dal comma sesto dell’art. 409 cod. proc. pen., norma che, facendo
espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127,
comma quinto, cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione
soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare
le facoltà ad esse attribuite dalla legge (Sez. U, Sentenza n. 24 del 09/06/95,
Bianchi e successive conformi), sicchè le doglianze nella specie esulano dalla

ad una fidejussione bancaria della quale assumeva la falsa sottoscrizione a suo

ricorribilità in Cassazione ;
ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile e che ai sensi dell’articolo 616
cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la
parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle
spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

Pi

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
oma, camera di consiglio del 28 maggio 2013

Così d

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