Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33741 del 08/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33741 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avvocato Filippo Lino Jacopo Silvestri, quale
difensore della P.O. Marlazzi Patrizia (n. il 17.03.1959), avverso il decreto di
archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Montepulciano, emesso nei
confronti di Giorni Claudia (n. 1’08.05.1965) – indagata per il reato di tentata
estorsione – in data 17.06.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.

Data Udienza: 08/05/2014

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Fulvio Baldi,
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.
OSSERVA:

Con provvedimento del 17.06.2013, il Giudice per le indagini preliminari

ammissibile l’opposizione alla reiterata richiesta di archiviazione del P.M.;
infatti era stata accolta una precedente opposizione della P.O. alla richiesta
di archiviazione del P.M. ed erano state svolte le indagini suppletive indicate
dal G.I.P., svolte le quali il P.M. presentava una nuova richiesta di
archiviazione.
Awerso tale prowedimento ricorre per Cassazione il difensore della
P.O. deducendo che si è proceduto de plano, nonostante l’opposizione
all’archiviazione fosse ammissibile.
La difesa della ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento
dell’impugnato provvedimento.

motivi della decisione

Si deve preliminarmente rilevare che questa Corte a Sezioni Unite ha
affermato il principio — condiviso dal Collegio — secondo il quale il giudice può
provvedere “de plano” sulla reiterata richiesta di archiviazione – proposta a
seguito dello svolgimento di indagini suppletive, indicate dal giudice all’esito
del contraddittorio camerale – qualora la persona offesa non abbia presentato
una nuova opposizione ovvero quest’ultima sia inammissibile (Sez. U,
Sentenza n. 23909 del 27/05/2010 Cc. – dep. 22/06/2010 – Rv. 247124).
Tanto premesso il ricorso è, però, fondato e va, quindi, accolto.
Infatti il G.I.P. nel suo provvedimento di archiviazione non indica i motivi
che lo portano a ritenere inammissibile l’opposizione della persona offesa.
Invero non spiega affatto perché l’opposizione non contenga gli elementi
necessari per il suo accoglimento indicati più volte dalla consolidata
giurisprudenza di questa Corte che ha, infatti, più volte ribadito che
l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero

presso il Tribunale di Montepulciano archiviò – de plano – non ritenendo

può ritenersi idonea a legittimare l’intervento della persona offesa dal reato
nel procedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito
camerale), in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità
previsti tassativamente dall’art. 410, primo comma, cod. proc. pen.,
consistenti nell’indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive e dei relativi
elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè la

sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari; Sez.
U, Sentenza n. 2 del 14/02/1996 Cc. – dep. 15/03/1996 – Rv. 204133; si
vedano fra le tante successive Sez. 2, Sentenza n. 158 del 27/11/2012 Cc. dep. 04/01/2013 – Rv. 254062). Rilevanza che si ha quando vi è l’incidenza
concreta degli elementi di prova sulle risultanze dell’attività compiuta nel
corso delle indagini preliminari, senza, tuttavia, apprezzarne la capacità
probatoria, non potendo il giudice anticipare, attraverso il decreto, valutazioni
di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive
indicate, dal momento che l’opposizione è esclusivamente rivolta a sostituire
il provvedimento “de plano” con il rito camerale (Sez. 5, Sentenza n. 3246 del
12/12/2012 Ud. – dep. 22/01/2013 – Rv. 254375; Sez. 6, Sentenza n. 12833
del 26/02/2013 Cc. – dep. 19/03/2013 – Rv. 256060).
La carenza (nel caso di specie l’assoluta mancanza) di motivazione in
ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione, sacrifica il diritto
al contraddittorio della parte offesa, che quindi legittimamente ricorre per
Cassazione ( si vedano, sul punto, fra le tante sentenze della Suprema Corte
che questo Collegio condivide: Sez. U, Sentenza n. 2 del 14/02/1996 Cc. dep. 15/03/1996 – Rv. 204132, già sopra indicata; Sez. 4, Sentenza n. 167
del 24/11/2010 Cc. – dep. 04/01/2011 – Rv. 249236; Sez. 2, Sentenza n. 158
del 27/11/2012 Cc. – dep. 04/01/2013 – Rv. 254062).
Si deve, infine, aggiungere — anche se è più che sufficiente per la
decisione, quanto già sopra evidenziato – come il G.I.P. non solo abbia
omesso di motivare sul perché — alla luce di quanto sopra — abbia ritenuto
inammissibile la precisa e dettagliata opposizione della P.O., ma come abbia
anche apoditticamente effettuato un’anticipazione del giudizio sulla capacità
dimostrativa degli elementi indicati dalla P.O. e sulla infondatezza della
notizia di reato, attività non consentita “de plano” in costanza di opposizione.

09.,

inerenza rispetto alla notizia di reato) e la rilevanza (cioè l’incidenza concreta

Quindi il G.I.P. ha deciso sull’irrilevanza della proposta di investigazione
suppletiva dell’opponente in forza di pronostici sull’esito dell’investigazione;
ma così facendo ha violato il diritto della P.O. al contraddittorio previa
fissazione dell’udienza camerale. Questa Suprema Corte ha più volte
affermato il principio — condiviso dal Collegio — che è illegittimo il decreto con
cui il giudice per le indagini preliminari – investito dell’opposizione della

comunque, inutili le investigazioni suppletive a fronte dei risultati probatori già
acquisiti, in quanto tale declaratoria comporta un’anticipazione del giudizio
sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della
notizia di reato, inibitogli “de plano” in costanza di opposizione. Infatti, ai fini
della delibazione di ammissibilità, il giudice può valutare – oltre agli aspetti
strettamente formali, quali la tempestività e ritualità dell’opposizione solamente la specificità e pertinenza della richiesta investigativa, con
riferimento sia al tema che alla fonte di prova, nonché il carattere suppletivo
rispetto alle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini
preliminari, ma non ne può valutare anche la rilevanza, intesa quale
valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato, che va
affrontata in sede di udienza camerale (Sez.5, Sentenza n. 34152 del
22/09/2006 Cc. – dep. 12/10/2006 – Rv. 235204; Sez. 2, Sentenza n. 1304
del 07/12/2010 Cc. – dep. 19/01/2011 – Rv. 249371; Sez. 2, Sentenza n.
43113 del 19/09/2013 Cc. – dep. 21/10/2013 – Rv. 257236).
Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato con restituzione
degli atti al Tribunale di Siena, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio degli atti al Tribunale di Siena.
Così deliberato in camera di consiglio, 1’08/05/2014.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

persona offesa – ne dichiari l’inammissibilità ritenendo superflue o,

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