Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33740 del 08/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33740 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Chen Yuzhi (n. il 16/05/1971), avverso la sentenza
del Tribunale di Torino in data 11.01.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Antonio
Gialanella, il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Osserva:
Con sentenza — ex articolo 444 del c.p.p. — dell’11.01.2013, il Tribunale
di Torino applicò a Chen Yuzhi la pena, concordata tra le parti, di mesi 2 di
reclusione ed € 200,00 di multa e convertita la pena detentiva in quella

fl

Data Udienza: 08/05/2014

pecuniaria di Euro 2.280,00 irrogò la pena finale complessiva di Euro
2.480,00 (per i reati previsti dall’ad. 648 e 474 del c.p.).

Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputata sostenendo che è
inadeguata la motivazione in ordine all’omessa assoluzione, ex art. 129 del
cod. proc. pen, e alla congruità della pena e pertanto chiede l’annullamento

motivi della decisione

Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’ad. 581, lett.
c) in relazione all’ad. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato.
Infatti, il Giudice di merito ha operato una corretta verifica dell’insussistenza
di elementi che importino decisioni ex ad. 129 c.p.p. e correttamente valutato
la congruità della pena. Questa Corte ha stabilito che la sentenza del giudice
di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra
una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente
la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato (Cass.
pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071; Sez. 4, Ordinanza n. 30867
del 17/06/2011 Cc. – dep. 03/08/2011 – Rv. 250902).
Inoltre, si osserva che la sentenza applicativa della pena patteggiata
non può essere impugnata per Cassazione neppure con riferimento alla
entità della pena o alla ritenuta sussistenza di ulteriori attenuanti non
considerate, né possono, a maggior ragione, dedursi circostanze di fatto che
non sarebbero state considerate in sentenza, e che si vorrebbero
riesaminare. (Sez. 3, Ordinanza n. 4187 del 30/11/1995 Cc. – dep.
13/01/1996 – Rv. 203284). Infatti in tema di patteggiamento, una volta che
l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di
applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese
incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica
del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della
mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica
argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia presupposto una

dell’impugnata sentenza.

modifica dell’imputazione originaria. (Sez. 6, Sentenza n. 32004 del
10/04/2003 Cc. – dep. 29/07/2003 – Rv. 228405; Sez. 3, Sentenza n. 3580
del 09/01/2009 Cc. – dep. 27/01/2009 – Rv. 242673).
Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, 1’08/05/2014.

ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in

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