Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33738 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33738 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IASILLO ADRIANO

Data Udienza: 07/05/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto dall’Avvocato Gianfranco Brancato, quale difensore di
Lleshi Fatjon (n. il 18/0111984), avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale
di Lecco, in data 25/09/2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Gioacchino
Izzo, il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Osserva:

P

Con sentenza — ex articolo 444 del c.p.p. – del 25/09/2013, il Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecco applicò a Lleshi Fatjon
la pena, concordata tra le parti, di anni 1, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed
€ 440,00 di multa (per rapina, resistenza a pubblico ufficiale, violazione di
domicilio e lesioni personali aggravate).
Avverso la predetta sentenza ricorre il difensore dell’imputato

motivi della decisione

Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’ad. 581, lett.
c) in relazione all’ad. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato.
Invero, il Giudice di merito ha operato una corretta verifica dell’insussistenza
di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p., correttamente valutato
la congruità della pena e ben effettuato la qualificazione giuridica dei fatti.
Per tale ultima censura — oltre a quanto si dirà in seguito – si deve rilevare
che il difensore del ricorrente, nel sostenere la sua errata tesi giuridica, non
tiene conto che questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio che
l’azione violenta posta in essere subito dopo la sottrazione della cosa nei
confronti di agenti di polizia prontamente intervenuti, integra gli estremi del
reato di rapina impropria. Tale reato concorre con quello di resistenza a
pubblico ufficiale, trattandosi di violazione di due diverse disposizioni della
legge penale con un’unica azione, in tal caso si realizza perciò un’ipotesi di
concorso formale eterogeneo di reati (Sez. 2, Sentenza n. 8421 del
18/04/1988 Ud. – dep. 28/07/1988 – Rv. 178965). Inoltre, il delitto di
resistenza a pubblico ufficiale non è assorbito in quello di rapina, ma
concorre con esso, stante la diversa oggettività giuridica delle due ipotesi
criminose (Sez. 6, Sentenza n. 9476 del 11/12/2009 Ud. – dep. 10/03/2010 Rv. 246403).
Si deve, comunque, rilevare che la sentenza applicativa della pena
patteggiata non può essere impugnata per Cassazione con riferimento alla
entità della pena o alla ritenuta sussistenza di ulteriori attenuanti non
considerate, né possono, a maggior ragione, dedursi circostanze di fatto che
non sarebbero state considerate in sentenza, e che si vorrebbero

sostenendo che il reato di resistenza è assorbito nel reato di rapina.

riesaminare. (Sez. 3, Ordinanza n. 4187 del 30/11/1995 Cc. – dep.
13/01/1996 – Rv. 203284). Infatti in tema di patteggiamento, una volta che
l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di
applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese
incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica
del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della

argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia presupposto una
modifica dell’imputazione originaria. (Sez. 6, Sentenza n. 32004 del
10/04/2003 Cc. – dep. 29/07/2003 – Rv. 228405; Sez. 6, Sentenza n. 45688
del 20/11/2008 Cc. – dep. 10112/2008 – Rv. 241666; Sez. 3, Sentenza n.
3580 del 09/01/2009 Cc. – dep. 27/01/2009 – Rv. 242673).
Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.600,00.(0i

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrepte al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro
ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 07/05/2014.

mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica

Ila Cassa delle 9)

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