Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33736 del 04/05/2016

Penale Sent. Sez. 2 Num. 33736 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AIELLI LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
B.B.
avverso la sentenza del 14/1/2015 della Corte d’appello di Genova ;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Anna Maria Perone in sostituzione dell’avv.
Gianfranco Pagano che ha concluso associandosi alla conclusione del RG.

RITENUTO IN FATTO
1

Data Udienza: 04/05/2016

1. Con sentenza in data 14/1/215, la Corte di appello di Genova confermava la
sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Genova del 7/11/2008, che
aveva condannato A.A. e B.B. per il delitto di truffa.
2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, per
mezzo del difensore di fiducia, evidenziando che nelle more, era intervenuta una
causa estintiva del reato: remissione di querela.

1. All’udienza del 4/5/2016 veniva acquisito il verbale di remissione di
querela di P.M. e l’accettazione della remissione di querela dei
querelati pertanto, essendosi verificata la causa di estinzione del reato di
cui all’ art. 152 c.p., deve annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio ai
sensi dell’art. 620 c. 1 lett. a) c.p.p.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
remissione di querela. Condanna i querelati al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, il 4/5/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO

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