Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33734 del 06/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33734 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GARRUZZO MICHELANGELO N. IL 30/06/1960
avverso l’ordinanza n. 1053/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 06/11/2013
nia la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
le e/sentite le conclusioni del PG Dott. S
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Data Udienza: 06/05/2014

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Reggio
Calabria ha sostituito nei confronti di MICHELANGELO GARRUZZO la misura
della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Il GARRUZZO era stato sottoposto a cautela perché gravemente indiziato del
reato di cui all’art. 629 c.p., aggravato ex art. 7 L. 203/1991, ovvero perché, in
concorso con GREGORIO CACCIOLA,
«in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,

Gregorio le somme precedentemente corrisposte a saldo del contratto di
intermediazione stipulato, in data 9 luglio 2011, tra Cacciola Domenico (figlio di
Cacciola Gregorio) e la FederPetroli. In particolare, successivamente alla stipula
del predetto contratto: Cacciola Gregorio intimava a Marsiglia Carmine il
rimborso tutte le somme precedentemente corrisposte, con la minaccia che, in
caso contrario, avrebbe “preso le palle di suo ,figlio Simone e gliele avrebbe
latte trovare fuori la porta” e, successivamente e in tempi diversi, minacciava
telefonicamente di morte sia lui che i suoi familiari e lo terrorizzava
rivolgendogli frasi del seguente tenore: “ti spezzo le gambe, non ti ,faccio più
camminare, tu non sai con chi hai a che fare, non mi interessa nulla che tua
moglie è ammalata di tumore perché se vengo a trovarti a Padova non
risparmierò neppure lei; Garruzzo Michelangelo, su mandato di Cacciola
Gregorio, contatta i/d i ipetutamente il Marsiglia per sollecitarlo alla restituzione
delle somme versate dal predetto Caccio/a, rappresentandogli in modo allusivo
che quest’ultimo faceva parte di una famiglia molto importante a Rosamo che lo
avrebbe ,fatto ammazzare e che, pertanto. gli sarebbe convenuto
corrispondergli quanto richiestogli anche se si trattava di somme non dovutegli
in base agli accordi contrattuali: costringendo così Marsiglia Carmine ad
effettuare, in ,favore di Cacciola Gregorio, tre vaglia postali emessi,
rispettivamente, in data 16 marzo 2013. in data 21 marzo 2013 e in data 5
aprile 2013, per l’importo di C 500.00 ciascuno, conseguendo così un ingiusto
profitto con altrui danno. Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto

avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero
rappresentando, con chiare modalità intimidatorie, da un lato, l’intervento di
conoscenti e/o amici di origini calabresi e, dall’altro. la caratura criminale della
famiglia di provenienza di Cacciola Gregorio, avvalendosi così della forza di
intimidazione che scaturiva dal prospettare il coinvolgimento di soggetti
potenzialmente appai t- enenti elo vicini all’associazione di tipo mafioso 7……
denominata ‘ndrangheta e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di

costringevano Marsiglia Carmine, mediante minaccia, a restituire a Cacciola

omertà che ne derivano. Con la recidiva reiterata per GARRUZZO
MICHELANGELO. Reati commessi in Rosamo sino al 5 aprile 2013».

Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un avvocato iscritto
all’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i
seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione degli artt. 629 e 393 c.p. e vizio di motivazione, per la

H – violazione dell’art. 7 I. n. 203 del 1991 e vizio di motivazione per la
mancata esclusione della predetta circostanza aggravante;
III – violazione dell’art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione quanto alla
ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ed alla scelta della misura adeguata a
soddisfarla.

All’odierna udienza camerale, si è proceduto al controllo della regolarità
degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe,
e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da
dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA’ SULLA MOTIVAZIONE
DELLE ORDINANZE APPLICATIVE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI

1. E’ necessario preliminarmente determinare i limiti entro i quali questa
Corte Suprema può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle
ordinanze applicative di misure cautelari personali.

1.1. Secondo l’orientamento che il Collegio condivide e reputa attuale anche
all’esito delle modifiche normative che hanno interessato l’art. 606 c.p.p. (cui
l’art. 311 c.p.p. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali,
allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del
provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta <

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