Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33732 del 06/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33732 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KANDJI NDIOGOU N. IL 05/04/1971
avverso l’ordinanza n. 297/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
20/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott., (/./f,
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/05/2014

KANDJI Ndiogou, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso
l’ordinanza 20.12.2013 con la quale la Corte d’Appello di Salerno ha
rigettata la richiesta di restituzione in termini per la proposizione dell’ impugnazione.
La difesa chiede l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo i seguenti motivi, così sinteticamente riassunti ex art. 173 disp.
att. cpp
§1.) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art.
606 I^ comma lett. b)
§2.) inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale ex art. 606 i^ comma lett. c) cpp.
§3.) Vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art.
606 i^ comma lett. e) cpp.
Il difensore di fiducia lamenta in primis la nullità della notificazione
dell’avviso dell’udienza camerale del presente giudizio per essere stata eseguita solo al difensore e non anche all’imputato che non risulta
avere eletto domicilio presso lo studio di quest’ultimo.
Con riferimento al dichiarato difetto di nomina quale difensore di fiducia, affermato nell’ordinanza impugnata, la difesa ricorrente rileva
che l’atto di nomina poteva essere desunto dalla documentazione riguardante la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
In merito al provvedimento impugnato la difesa sottolinea la erroneità
della decisione e il vizio di motivazione poiché risulta dagli atti processuali che nel corso del primo giudizio di appello l’imputato era assistito da un difensore di fiducia diverso da quello originario e che lo
stesso imputato aveva eletto un diverso domicilio, con la conseguenza
che la vocatio in Jus dell’imputato risulta essere nulla perché fatta ad
un diverso domicilio e perché l’imputato non è stato assistito dal difensore di fiducia nominato nel corso del giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Dall’esame del fascicolo processuale emerge quanto segue:
KANDIJ NDIOGOU è stato tratto a giudizio avanti alla sezione distaccata del Tribunale di Salerno a seguito di richiesta del Procuratore
della Repubblica del 10.11.2005.
In data 7.2.2007 il Tribunale ha condannato l’imputato alla
pena di mesi otto di reclusione ed € 500,00 di multa.
In data 12.7.2010 la Corte d’Appello di Salerno adita in sede di
gravame ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado disponendo la rinnovazione del giudizio

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 14.5.2013 il Tribunale di Salerno – sezione distaccata di
Eboli con sentenza ha condannato l’imputato in contumacia
In data 25.6.2013 risultano essere state effettuate le notificazioni previste dall’art. 548 cp (v. annotazioni a margine della sentenza)
In data 11.7.2013 è stata dichiarata dichiarata l’irrevocabilità
della sentenza (v. annotazione a margine della sentenza)
Dall’epigrafe della sentenza del Tribunale del 14.5.2013 si destime che nel corso di quel giudizio l’imputato è stato difeso dall’avv.to GERARDINA TURCO (specificatamente indicato come difensore
di fiducia), nell’occasione sostituita dall’avv.to COSIMO LEO.
In data 30.10.2013 (successivamente alla dichiarazione di passaggio in giudicato della sentenza) l’avv.to VEGLIANTE ha presentato istanza di rimessione nel termine per impugnare ex art.175 cpp ponendo in evidenza i seguenti fatti:
a) l’imputato aveva nominato esso avv.to VEGLIANTE quale proprio difensore di fiducia, eleggendo domicilio in Battipaglia v.
Quarto n. 28;
b) il 12.7.2011 la Corte d’Appello ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado disponendo la rinnovazione del giudizio di
primo grado;
c) il Tribunale ha rinnovato il giudizio, senza dare avviso al difensore di fiducia (avv.to VEGLIANTE), né all’imputato presso il suo
domicilio. Così assumendo la nullità della decisione e la circostanza che l’imputato (nè il suo difensore) erano stati messi a conoscenza del processo.
La Corte d’Appello esaminati gli atti ha rigettato l’istanza di
remissione in termini ex art. 175 cpp, ritenendo non sufficientemente
dimostrato l’assunto difensivo, mettendo in evidenza che nel corso del
primo giudizio di Appello (definito alla udienza del 25.6.2010)
l’imputato era stato assistito dall’avv.to di fiducia GERARDINA
TURCO e che era altresì presente altro difensore: avv.to Vincenzo
MAZZOLA “…per delega del nuovo difensore di fiducia indicato nel/ ‘avvio VEGLIANTE, secondo quanto indicato nella istanza di gratuito patrocinio esibita alla Corte, ma non prodotta agli atti….” Sulla
base di questa considerazione la Corte territoriale ha concluso che
“….in mancanza dell’atto di nomina e di elezione di domicilio, che
del resto non risulta allegato nemmeno all’istanza con la quale è stata
instaurata la presente procedura finalizzata alla restituzione del termine per proporre appello, non consente di valutare la fondatezza della richiesta di restituzione in termini….” che non è stata così accolta.
La difesa denuncia l’erroneità della decisione sostenendo che essa è
sorretta da motivazione illogica e frutto di travisamento degli atti.

L’ufficio requirente di questa Corte ha chiesto la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso perché proposto fuori dei casi consentiti
dalla legge.

Il ricorso è manifestamente infondato.
In via preliminare la difesa denuncia il difetto di notificazione al domicilio dell’imputato, del decreto di fissazione dell’udienza ex art.
127 cpp.
La doglianza è inammissibile perché la denunciata nullità è stata tardivamente dedotta. Sull’assunto (indirnostrato) di quanto asserito dal
difensore, si deve affermare che la nullità conseguente alla notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio
del difensore invece che presso il domicilio eletto è d’ordine generale
a regime intermedio – in quanto la notificazione, pur eseguita in forme
diverse da quelle prescritte, è da ritenere in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell’atto – e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità [Cass. n. 1742/2013],
non risultando provato che la difesa l’abbia denunciata nel corso della
udienza camerale entro il termine della deliberazione della decisione
[Cass. SU n. 22242/2013] ed essa sia stata illegittimamente respinta o
non considerata.
Passando agli aspetti del merito del ricorso, il Collegio osserva che la
difesa denuncia il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata nel
punto in cui essa afferma la mancanza della prova della nullità denunciata (giudizio di primo grado svolto in assenza del difensore di fiducia e dell’imputato, siccome non avvisati).
Premesso che la motivazione dell’ordinanza appare coerente con
quanto risulta dall’epigrafe della sentenza 14.5.2013 del Tribunale,
ove si legge che in quel giudizio (concluso con la sentenza 14.5.2013)
l’imputato è stato assistito dal difensore di fiducia GERARDINA
TURCO (sostituita dall’avv.to COSIMO DEO) sul punto in esame il
ricorso è comunque generico, perché difetta del requisito dell’autosufficienza: manca l’allegazione degli atti di nomina del difensore di
fiducia e di elezione di domicilio; e comunque difetta l’indicazione
degli estremi dei suddetti atti e la puntuale indicazione della loro collocazione nell’incarto processuale.
Sulla base di questa prima considerazione il ricorso è inammissibile.
Infatti la difesa ha denunciato un vizio di motivazione derivante dal
travisamento di un atto che doveva essere indicato in modo preciso e
puntuale anche attraverso la sua eventuale allegazione (Cass. n.
11806/2011) al fine di dare precisa dimostrazione dell’errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di merito.

RITENUTO IN DIRITTO

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

In secondo luogo il ricorso è manifestamente infondato perché manca
la indicazione dei presupposti dettati dall’art. 175 cpp. Conformemente alle argomentazioni spese dall’Ufficio requirente di questa Corte, va rammentato che è inammissibile la richiesta di restituzione del
termine per impugnare la sentenza contumaciale quando l’istanza sia
fondata sulla dedotta nullità della notificazione dell’atto introduttivo
del giudizio di merito (Cass. 23957/2013 e negli stessi termini Cass.
n. 36470/2013). Il procedimento previsto dall’art. 175 cpp può essere
validamente instaurato solo quando la parte dimostri di non avere potuto rispettare un termine previsto a pena di decadenza per “caso fortuito” o per ‘forza maggiore”, sull’ovvio assunto che si sia formato
un valido titolo esecutivo. Nella specie il ricorrente, mentre si duole
(ma non dimostra) della nullità del decreto di citazione a giudizio,
perché non correttamente notificato, nel contempo non fornisce indicazioni in merito alla ritualità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza e non spiega le ragioni (causa fortuito o forza
maggiore) dell’inosservanza del termine per l’impugnazione della sentenza medesima. Il fatto che la difesa non abbia sollevato obiezioni in
merito alla notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di
condanna porta a ritenere che essa sia stata correttamente eseguita e
che l’imputato sia venuto a conoscenza del provvedimento che ben
avrebbe potuto impugnare. Di qui consegue che il ricorso è inammissibile perché la difesa ha omesso ogni indicazione delle ragioni per le
quali non è stata esperita un’impugnazione tempestiva della sentenza
volta a far valere la denunciata nullità del giudizio.
Sul punto va ancora e conclusivamente osservato che se, per contro,
la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza del Tribunale
non sia stata correttamente effettuata (circostanza peraltro neppure
portata a conoscenza in questa sede), la difesa non doveva esperire la
procedura prevista dall’art. 175 cpp (la quale presuppone la regolare
formazione di un titolo esecutivo), ma doveva proporre impugnazione
in via tardiva (Cass. n. 23957/2013) contestuale all’instaurazione di un
incidente di esecuzione essendosi formato un titolo esecutivo in modo
irregolare.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente
determinata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 616 cpp, ravvisandosi nella condotta processuale del ricorrente estremi di responsabilità

Così deciso in Roma il 6.5.2014.

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