Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33731 del 06/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33731 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
METTA NICOLA N. IL 30/01/1984
avverso la sentenza n. 574/2013 TRIBUNALE di TRANI, del
18/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 06/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
La difesa, in primo luogo luogo infatti, non indica quale sia la causa di
proscioglimento prevista dall’art. 129 cpp, che, desumibile dalla lettura del
provvedimento impugnato, erroneamente non è stata considerata dal giudice.
Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei requisiti previsti dall’art. 581 I^
comma lett. c) cpp
In secondo luogo la difesa propone un’inammissibile (in sede di legittimità)
rilettura nel merito degli atti posti a fondamento della decisione mettendo in
discussione la valenza probatoria degli stessi dimenticando il consolidato
principio per il quale “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su

richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento
previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità,
sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza
impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art.
129 c.p.p. [Cass. pen., sez. I, 10.1.2007 in Ced Cass. Rv 236622].
A ciò deve aggiungersi che “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp,
l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporto che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti, sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal
capo di imputazione) con l’affermazione della correttezza della qualificazione
giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cpp per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti dell’art. 27 Cost” [Cass. Pen. Sez. IV 13.7.2006 n.
34494 in Ced. Cass. Rv. 234824]; ed ancora che: La richiesta di applicazione di
pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che,
pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato
unilateralmente né revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato
l’accordo, non è più consentito alle parti – e, quindi, anche al p.m. prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla
giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione,
all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di
applicazione della pena; in tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi
assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva
valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti. [Cass. pen., sez.
VI, 3.11.1998. Gasparini]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1,300,00
alla Cassa delle ammende

L’imputato METTA Nicola tramite il difensore ricorrendo per Cassazione avverso
la sentenza di cui in epigrafe lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe esplicitato in
modo completo le ragioni per te quali non ricorre una causa di applicazione
dell’art. 129 cpp.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.eoo,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6.5.2014

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