Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33730 del 06/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33730 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SO.GE .GAS SRL parte offesa nel procedimento
c/
CASTAGNOLA FRANCO N. IL 18/01/1951
avverso il decreto n. 220423/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
10/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott
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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 06/05/2014

L’amministratore Unico della SOGEGAS s.r.1., tramite il difensore ricorre
per Cassazione avverso il decreto 10.6.2013 con il quale il Giudice delle
indagini preliminari ha disposto l’archiviazione del procedimento penale n.
8989/11 Rgnr promosso nei confronti di CASTAGNOLA Franco, per essere
il reato ascritto estinto per sopravvenuta prescrizione.
Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo
l’erroneità della decisione e la violazione di legge, perché il Giudice delle
indagini preliminari, ricorrendo le condizioni previste dal primo comma dell’art. 410 cpp, avrebbe dovuto disporre l’udienza di comparizione delle parti ex art. 127 cpp, al fine di consentire la formazione di un valido contraddittorio anche sul punto controverso della prescrizione del reato.
La Procura Generale di questo ufficio, con le proprie conclusioni scritte ha
chiesto l’accoglimento del ricorso sull’assunto che la valida e rituale opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla persona offesa, impone
comunque l’instaurazione del procedimento previsto dagli artt. 410 terzo
comma, 409, 127 cpp.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla lettura del ricorso e del decreto impugnato, si evince che il Giudice
delle indagini preliminari di Milano (cui era stato rimesso l’incartamento
processuale per competenza), nell’esaminare la richiesta di archiviazione
del Pubblico Ministero e l’atto di opposizione della SOGEGAS s.r.1., senza
fissare la udienza ex art. 127 cpp, valutate la legittimità dell’atto di opposizione e la fondatezza della notizia criminis, ha accolto “del plano” la richiesta del Pubblico ministero sull’assunto che comunque sarebbe maturata la
prescrizione del reato.
La difesa della società ricorrente sostiene che il provvedimento è viziato da
error in procedendo per essere stato pronunciato in assenza della contemporanea presenza dei due presupposti previsti dall’art. 410 cpp: inammissibilità dell’opposizione e infondatezza della notizia criminis.
La lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che il giudice
Milanese non ha giudicato inammissibile l’opposizione della SOGEGAS
s.r.l. e nel contempo non ha ritenuto infondata la notizia di reato, tanto da
rilevare l’estinzione dell’illecito per prescrizione.
Tanto è sufficiente per affermare l’illegittimità del provvedimento, ricorrendo la violazione dell’art. 127 cpp; infatti il giudice, proprio perché l’atto di
opposizione non è inammissibile e non appare infondata la notizia criminis,
prima di assumere qualsivoglia decisione, avrebbe dovuto instaurare, fissando l’udienza camerale ex art. 127 cpp un regolare contraddittorio sui
temi controversi e in particolare proprio su quello riguardante la prescrizione.
La diversa decisione del giudice milanese integra una violazione del terzo
comma dell’art. 410 cpp, conducente ad una delle nullità previste dall’art.
178 I” comma lett. c) cpp.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Milano
Così deciso in Roma il 6.5.2014

Nè a diversa decisione, può condurre la lettura dell’art. 411 cpp, perché in
questo caso, il tema controverso attiene proprio alla questione dell’individuazione della data della consumazione del reato, punto che è stato sottratto
ad un regolare contraddittorio fra le parti non presentando i caratteri della
assoluta evidenza che è richiesta dall’art. 129 cpp.
Il decreto va pertanto annullato e gli atti devono essere restituiti al Tribunale
di Milano per la prosecuzione del giudizio.

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