Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33728 del 04/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33728 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASSALACQUA GIOVANNI N. IL 30/03/1979
avverso l’ordinanza n. 135/2013 TRIBUNALE di CATANZARO, del
11/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/04/2014

Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona della dr.ssa
Elisabetta Cesqui che ha concluso chiedendo che la Corte voglia rigettare il ricorso.

Osserva

In data 16.9.2013, Passalacqua Giovanni chiedeva, in via principale, la
nullità della sentenza del Tribunale di Catanzaro del 15.3.2013, passata in
giudicato il 20.5.2013, e in subordine la restituzione in termini per la
proposizione dell’appello avverso la medesima sentenza con la quale era
stato condannato alla pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro
350,00 di multa per i reati di ricettazione e falso.
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data 11.11.2013, dichiarava
inammissibile l’istanza, rilevando che dagli atti risultava che sia l’avviso di
conclusione delle indagini che il decreto di citazione a giudizio erano stati
notificati tempestivamente sia al difensore di fiducia che all’imputato presso
il luogo di residenza; non risultava invece lo stato detentivo del Passalacqua
per altra causa, né il familiare convivente nelle mani del quale risultava
essere stato notificato in data 20 luglio 2010 il decreto di citazione a giudizio
aveva detto nulla a riguardo.
Avverso tale provvedimento, ricorre per Cassazione il difensore di
Passalacqua, deducendo l’erronea applicazione degli artt.175 c.p.p. e 6 CEDU
ai sensi dell’art.606 co.1 lett.b) e c) c.p.p. e quindi l’erronea dichiarazione di
inammissibilità dell’istanza di restituzione in termini avanzata dal
Passalacqua. La ratio della norma è nel senso che bisogna raggiungere la
certezza che l’interessato sia a conoscenza del fatto che nei suoi confronti si è
attivata una procedura giudiziaria e tale conoscenza può essere raggiunta sia
attraverso la consapevolezza dell’inizio e dello svolgersi del procedimento,
sia attraverso la consapevolezza dell’esistenza di un provvedimento. Ciò in
quanto, evidentemente, l’esistenza di un procedimento non può che portare
i

all’emissione di un provvedimento. Una diversa conclusione colliderebbe
con i principi costituzionali e sovranazionali (art.111 Cost. e 6 CEDU) primo
dei quali quello che riguarda la possibilità dell’imputato di essere messo in
condizione di intervenire al processo. Nella fattispecie, mancando tanto la
prova dell’effettiva conoscenza del provvedimento, quanto la prova della

reale rinuncia all’impugnazione, erroneamente il Tribunale non ha accolto
l’istanza di restituzione in termini.
Conclude pertanto per l’annullamento del provvedimento.

Motivi della decisione

1. L’unico motivo di ricorso è infondato.
2. Il Tribunale ha rilevato la regolarità formale delle notifiche, dal che
ne consegue la necessità di controllare l’effettiva conoscenza da parte del
ricorrente del procedimento, e quindi del provvedimento in questione.
Orbene, il Passalacqua, sebbene contumace, era pienamente a conoscenza del
procedimento, avendo proceduto alla nomina di un difensore di fiducia, e
non ha addotto alcuna circostanza di fatto che avrebbe impedito che gli fosse
comunicata l’intervenuta notifica degli avvisi e dell’estratto contumaciale
della sentenza, ritirati da soggetto convivente ed in condizioni di avvertirlo.
Lo stesso ricorrente riferisce, poi, di aver avuto conoscenza della intervenuta
decisione proprio dai familiari, e non fornisce alcuna indicazione idonea ad
attivare eventuali accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria neanche in
ordine all’epoca dell’avvenuta informazione, e pertanto correttamente è stata
rigettata l’istanza, non essendo possibile valutare la tempestività della
richiesta di restituzione in termini, né la possibilità o meno di presentare
tempestivamente appello.
In tema di restituzione nel termine per l’impugnazione delle sentenze
contumaciali, infatti, qualora l’imputato abbia avuto conoscenza del
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procedimento che lo riguarda è onerato ad attivarsi per conoscere le
eventuali sentenze contro di lui emesse ( v. Cass.Sez.I, Sent. n. 51773/2013
Rv. 258233)
Nel procedimento in questione, l’imputato ha nominato un difensore di
fiducia, il difensore medesimo era ben a conoscenza del procedimento, tanto

è vero che all’udienza del 16.3.2012 risultava sostituito su delega, e dal
particolare rapporto fiduciario che lega l’assistito al suo difensore consegue il
diritto-dovere dell’assistito medesimo di rappresentare carenze nell’effettivo
esercizio del diritto di difesa, di chiedere chiarimenti sullo svolgimento della
procedura e sulla strategia difensiva.
La stessa giurisprudenza Cedu, in ordine all’effettività o meno
dell’espletamento dei diritti di difesa, allorchè le carenze difensive siano
manifeste, considera “ineffettiva” la difesa solo dopo avere giudicato il
processo nel suo complesso, e non con riferimento ad un singolo atto.
A ciò aggiungasi che il principio costituzionale di ragionevole durata
del processo impone un onere di diligenza delle parti, onere gravante sia sul
difensore, che deve essere tecnicamente preparato, che sull’imputato, il quale
non può nominare un legale e disinteressarsi del processo, ma è chiamato,
pur dopo il conferimento del mandato fiduciario, a vigilare sull’operato del
professionista soprattutto nei momenti più significativi come quello dell’
impugnazione.
Ne consegue che il mancato o inesatto adempimento da parte del
difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa
ascrivibile, consiste in una falsa rappresentazione della realtà, invero
vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione, e quindi, come
ritenuto dalla giurisprudenza assolutamente prevalente ( v. da ultimo.
Cass.Sez.IV, Sent. n. 31408/2013 Rv. 255952), non è idoneo ad integrare le
ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore che si concretano invece in forze

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impeditive, non altrimenti vincibili e che escludono ogni possibilità di
resistenza e di contrasto.
Nè può essere escluso, in via presuntiva, la sussistenza di un onere
dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nelle
ipotesi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al

Non essendo stata fornita alcuna prova da parte dell’imputato di non
aver potuto osservare il termine previsto per proporre impugnazione per
mancata conoscenza del procedimento a suo carico e della sentenza, il
provvedimento impugnato non è censurabile e il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così d•erato, in camera di consiglio il 4.4.2014

comune cittadino da un complesso quadro normativo.

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