Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33727 del 04/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33727 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRIFONI MARCO GUGLIELMO N. IL 02/10/1980 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 611/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
12/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 04/04/2014

Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del
dr.Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato.

A seguito della richiesta di archiviazione da parte del P.M. in data
14.1.2013, il G.I.P. presso il Tribunale di Pinerolo in data 12.9.2013 ha emesso
“de plano” decreto di archiviazione.
Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il difensore della
parte offesa Marco Guglielmo Grifoni, deducendo la nullità del decreto ex
articolo 606, I comma lettera c) c.p.p. con riferimento all’erronea applicazione
dell’art.410 c.p.p., stante l’intervenuto tempestivo deposito in data 24.1.2013,
nell’interesse della parte offesa, dell’atto di opposizione, e quindi la
violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della
persona offesa, essendo stato emesso il decreto di archiviazione “de plano”,
nonostante l’opposizione ritualmente depositata, con violazione dell’art.410,
comma 3 c.p.p. Il ricorrente assume la violazione del contraddittorio e la
necessità della fissazione della camera di consiglio.
Conclude pertanto per l’annullamento del provvedimento con rinvio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.
L’art.410 c.p.p. prevede che il giudice dispone l’archiviazione “de plano”
con decreto motivato, nel caso in cui l’opposizione sia inammissibile, e che
l’opposizione vada qualificata come inammissibile, ove non vengano indicati
l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

Osserva

La giurisprudenza di legittimità ha quindi affermato che il Gip può
decidere “de plano” sulla inammissibilità della opposizione a richiesta di
archiviazione non solo nel caso in cui non siano state indicate investigazioni
suppletive, ma anche quando queste vengano ritenute irrilevanti, senza però
estendere il giudicato ad una vera e propria valutazione di merito (v.

Cass.Sez.I, Sent. n. 23687/2010 Rv. 247428; Sez.V, Sent. n. 11524/2007, Rv.
236520; Sez.V, Sent. n. 5661/2005, Rv. 231298).
Considerato che l’opposizione della parte offesa ex art. 410 c.p.p. è
rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento senza contraddittorio
con quello a seguito di rito camerale, il giudice per le indagini preliminari,
nel disporre l’archiviazione “de plano”, nonostante l’opposizione proposta
dalla parte offesa, deve quindi motivare specificatamente in ordine
all’omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e dei
relativi elementi di prova, valutando la specificità e pertinenza delle richieste
e quindi degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema che alla
fonte di prova. E’, invece, preclusa – in tale sede – una valutazione della loro
rilevanza ai fini della prova, ovvero una valutazione prognostica della
rilevanza delle investigazioni richieste ai fini della fondatezza della notizia di
reato, valutazione che va invece effettuata in sede di udienza camerale.
Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta archiviazione,
secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in difetto di motivazione
(o motivazione apparente) come sopra specificato, il provvedimento è poi
ricorribile per cassazione, per violazione del diritto della persona offesa al
contraddittorio, che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all’ascolto (cfr.
Sez.V, sent.n.16505/2006, Riv.234453; Sez.II, sent.n.47980/2004, Riv.230707).
Nel caso di specie, nel provvedimento impugnato emesso senza fissare
l’udienza in camera di consiglio di cui all’art.409 comma 2 e 410 comma 3
c.p.p., il GIP non si è pronunciato in merito all’atto di opposizione.

2

Il ricorso va quindi accolto, e il provvedimento annullato senza rinvio,
con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino, stante al soppressione del
Tribunale di Pinerolo.
P.Q.M.

atti al Tribunale di Torino.
Così

liberato, in camera di consiglio il 4.4.2014

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli

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