Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33725 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33725 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Andrisano Giulio, nato il 22.7.1960
avverso la sentenza 23/14 della Corte d’appello di Trento, sezione di
Bolzano, del 16 gennaio 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Enrico Delehaye , che ha concluso per l’annullamento senza rinvio

Data Udienza: 17/07/2014

limitatamente alla revoca dell’indulto;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza indicata in epigrafe

, la Corte di appello di Trento

,giudicando su rinvio della Suprema Corte, in parziale riforma della sentenza
Andrisano Giulio per il reato di cui all’art.9 comma 2 della legge n.1423 del
1956 alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ,revocando l’indulto già
concesso dalla Corte d’appello di Lecce con ordinanza del 12.9.2006.
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore di fiducia
dell’imputato, avvocato Mario Murgo, deducendo quale unico motivo il vizio
di motivazione della sentenza in punto di revoca dell’indulto, conseguito ad
una condanna a pena detentiva inferiore ad anni due

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 motivo di ricorso è fondato perché la sentenza impugnata,in punto di
indulto, è contraddittoria.
2.1 La Corte d’appello,infatti ha disposto nella parte motiva della sentenza
l’annullamento della revoca dell’indulto già concesso con l’ordinanza della
Corte d’appello di Lecce del 12.9.2006,essendo la condanna successiva, nei
termini della legge n. 241 del 2006, inferiore ad anni due : nella parte
dispositiva della sentenza, tuttavia, contraddittoriamente, dispone la revoca
del predetto provvedimento di indulto, così determinandosi un insanabile
contrasto con la parte argomentativa della sentenza.
2.2 E’ conforme alla disposizione di legge citata l’annullamento della revoca
dell’indulto: ad emendare quello che appare essere un refuso può
provvedere questa Corte,ai sensi del’art. 625 ,non implicando la correzione
alcuna disposizione discrezionale.
La sentenza va ,pertanto, annullata senza rinvio solo nella parte relativa
all’indulto.
P.Q.M.
2

)1

del Gup presso il Tribunale della stessa città, in data 2.7.2009 , condannava

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca
dell’indulto ,revoca che elimina.
Così deciso in Roma il 17 luglio 2014
nsorei

Il Presidente

Il Con gli

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