Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33723 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33723 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Verdicchio Raffaele, nato il 03.07.1979
avverso la sentenza 7032/2011 della Corte d’appello di Roma, I sezione

Data Udienza: 17/07/2014

penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Enrico Delehaye , che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio per prescrizione ;

RITENUTO IN FATTO

)2\

1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Roma
confermava la sentenza del Tribunale di Cassino , in data 27.6.2007,
che aveva condannato Verdicchio alla pena di giustizia per i reati di
truffa e ricettazione di assegni bancari.
1.1Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale

c.p.p. Contrariamente a quanto indicato nel decreto di citazione per il
giudizio di appello Verdicchio Raffaele non ha mai eletto e/o dichiarato
domicilio in Cervaro, via S. Stefano, 5. Detta circostanza emerge sia dal
decreto di citazione a giudizio ex art. 552 c.p.p. che dalla sentenza n.
804/2007 del Tribunale di Cassino -in atti- dove l’imputato è così
generalizzato: “Verdicchio Raffaele, nato a Cassino il 3.7.79, residente a
Cervaro via S. Stefano, 5, libero, contumace..”. Nel caso di specie è accaduto
che il decreto di citazione per il giudizio di appello non è stato notificato
direttamente all’imputato -che peraltro risulta residente a Cassino già dal
9.7.2008 (vedasi certificato di residenza dell’ 8.6.2011 in atti) – ma è stato
erroneamente notificato presso l’allora difensore di fiducia, avv. Davide
Troiano, ai sensi dell’art. 161c. p. p.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati.
2.1 Dall’esame degli atti, consentito alla Corte vertendo il motivo di ricorso

deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 178 lett. c)

su un problema procedurale, emerge che l’imputato presentò richiesta di
gratuito patrocinio, dichiarando di essere residente in Cervaro, via Santo
Stefano 5 e che presso quel domicilio fu notificato il decreto di citazione per
il primo giudizio, atto regolarmente ricevuto dalla madre dell’imputato.
Emerge anche che l’8.6.2011,per il giudizio di appello, l’ufficiale giudiziario
aveva tentato di notificare presso il domicilio dichiarato il decreto di
citazione ma la notifica non era andata a buon fine perché l’imputato si era
trasferito a Cassino ” come da informazioni assunte presso il Comune di
2

ii

Cassino”.
La successiva notifica del decreto veniva fatta ai sensi dell’art.161
cod.proc.pen. presso il difensore di fiducia dell’epoca, avvocato Davide
Troiano il 10.6.2011 e , a seguito di rinvio del processo a nuovo ruolo, il
16.9.2011.
2.3 n procedimento di notifica è stato regolare: questa Corte ha fissato in
materia i seguenti principi giurisprudenziali,tutti condivisi e fatti propri da

dell’imputato per essere divenuta impossibile quella nel domicilio dichiarato o
eletto, ad integrare l’impossibilità della notificazione stessa non basta
l’assenza o l’allontanamento temporaneo dell’imputato stesso dal luogo
indicato, ma occorre l’avvenuto trasferimento altrove del domicilio o la
sopravvenienza di altra causa che renda definitivamente impossibile la
notifica in quel luogo. (Nella specie si è ritenuta correttamente eseguita la
notificazione nel luogo indicato dall’imputato a seguito del suo mancato
reperimento, accompagnato dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario
“sconosciuto al civico”). Sentenza n. 36235 del 2010 rv 248297;

P legittima la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello
eseguita, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., presso il difensore
qualora l’imputato non sia stato reperito al domicilio dichiarato e non abbia
comunicato il diverso domicilio, ancorché risultante dagli atti (nella specie dal
certificato anagrafico), in quanto non è consentita alcuna deroga all’espressa
previsione dell’art. 161, comma primo, cod. proc. pen., che impone l’obbligo di
comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto stabilendo che, in
caso contrario, la notifica sia eseguita mediante consegna al difensore. (La
Corte ha altresì rilevato che il diverso recapito o luogo di residenza di cui
venga a conoscenza l’ufficiale notificatore che abbia inutilmente esperito la
notifica al domicilio dichiarato o eletto è irrilevante ex art. 161, ove non abbia
formato oggetto di comunicazione, ex art. 162 cod. proc. pen., né può rilevare
ai fini della notifica ex art. 157 cod. proc. pen. che delinea un sistema
alternativo a quello configurato dall’art. 161 cod. proc. peri., che è in sé chiuso
e non ammette ‘contaminazioni con il primo.) Sentenza n. 42399 del 2009 rv
245819

“2 legittima la notifica, nella specie del decreto di citazione per il giudizio
d’appello, presso il difensore in ragione dell’impossibilità di procedere presso
3

questo collegio: “In tema di notificazione eseguita a mani del difensore

il domicilio dichiarato, pur se agli atti risulti la nuova residenza indicata dallo
stesso imputato, nel caso in cui questi non ne abbia fatto oggetto di espressa
comunicazione per la variazione del domicilio. (Fattispecie nella quale è stata
ritenuta legittima la notifica presso il difensore, pur avendo l’imputato, nella
nomina di un nuovo difensore, dichiarato di risiedere in altro luogo, senza,
però, manifestare la volontà di variare il domicilio precedentemente indicato
ai fini delle notificazioni).” Sentenza n.31056 del 2011 rv 251022
di citazione a giudizio di appello per l’imputato Verdicchio è stata
regolarmente notificata al difensore di fiducia essendo divenuta impossibile
quella al domicilio dichiarato e non avendo l’imputato provveduto a
comunicare il nuovo domicilio.
2.5 Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso: ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così d ciso Roma il 17 luglio 2014

2.4 Traendo le conclusioni per quel che qui interessa, la notifica del decreto

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