Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33721 del 08/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 33721 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Cavallo Cosimo nato a Taranto il 28/6/1960
avverso la sentenza del 13/5/2013 della Corte d’appello di Lecce sez. dist.
di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile;
udito per la costituita parte civile Telecom Italia S.p.A. l’avv. Elisabetta
Busuito, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile ed ha depositato conclusioni e nota spese;

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 13/5/2013, la Corte di appello di Lecce sez.

dist. di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto in data
18/4/2011, appellata dal P.M. e dalla costituita parte civile, dichiarava
Cavallo Cosimo colpevole dei reati di tentata truffa ascritti in rubrica ai capi

1

Data Udienza: 08/07/2014

a), b), c) ed e), unificati con il vincolo della continuazione, lo condannava
alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed C 1000,00 di multa;
condannava altresì l’imputato al risarcimento dei danni in favore della
costituita parte civile Telecom Italia s.p.a. da liquidarsi in separata sede.
1.1.

La Corte territoriale accoglieva l’appello proposto dal RM. e dalla

parte civile in punto di responsabilità dell’imputato in ordine ai reati allo

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, sollevando i seguenti
motivi di gravame:
2.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con
riferimento all’art. 640 cod. pen. Rileva, al riguardo, che erroneamente la
Corte d’Appello ha considerato come soggetto passivo dei delitti di tentata
truffa la società Telecom.
2.2. inosservanza od erronea applicazione della legge penale con riguardo
all’art. 530 cod. proc. pen. evidenziandosi come dagli atti non sia emersa
nessuna prova che autore delle falsificazioni fosse l’imputato.
2.3. mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere

manifestamente infondati tutti i motivi proposti.
Difatti, con congrua ed adeguata motivazione, la Corte territoriale ha
ravvisato la sussistenza nel fatto ascritto all’imputato degli estremi del
delitto di tentata truffa, così come contestato nel capo di imputazione;
segnatamente nella sentenza impugnata si è dato atto che « … ha
azionato dei decreti ingiuntivi veri emessi dal giudice civile di Taranto,
falsificandoli in vario modo (….) e notificando alla Telecom degli atti di
pignoramento per svariate somme». Viene, ancora, ragionevolmente,
evidenziato, con particolare riferimento a quanto dedotto nel primo motivo
proposto, che tale attività si è svolta al di fuori della procedura giudiziaria di
tipo monitorio svoltasi dinanzi al giudice civile e che la stessa non mirava
certo a trarre in inganno il magistrato, essendo già stati emessi i
provvedimenti esecutivi, quanto, invece, i soggetti che in tali decreti
ingiuntivi risultavano essere debitori, i quali si videro intimato il pagamento

2

stesso ascritti.

di somme non dovute. È stata, quindi, correttamente, esclusa la ricorrenza
nella fattispecie concreta portata all’esame della Corte territoriale di
quell’ipotesi qualificata impropriamente come truffa processuale, nella quale
la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha escluso che
possa ritenersi integrato il delitto di truffa previsto dall’art. 640 cod. pen.
(sez. 2 n. 39314 del 9/7/2009, Rv. 245291): si tratta, appunto, della
condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o

in tale fattispecie concreta difetta, appunto, l’elemento costitutivo del delitto
di truffa costituito dall’atto di disposizione patrimoniale e ciò anche
nell’ipotesi in cui, in seguito agli artifizi e raggiri, venga emesso un decreto
ingiuntivo, in quanto trattasi di attività che costituisce esercizio della
funzione giurisdizionale. Viceversa nella fattispecie in esame i decreti
ingiuntivi erano già stati correttamente emessi senza che il giudice fosse
stato tratto in inganno; poi attraverso la contraffazione degli stessi si è
tentato di conseguire un ingiusto profitto in danno dei debitori, coltivando
procedure esecutive sulla base di atti in realtà inesistenti.
Ed inoltre la decisione impugnata risulta conforme all’insegnamento
delle Sezioni Unite di questa Corte, laddove si è affermato che, in tema di
motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la
decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del
proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente
i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando
conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da
giustificare la riforma del provvedimento impugnato (sez. U. n. 33748 del
12/07/2005, Rv. 231679). Ed in tale direzione i giudici di appello hanno
dato conto, in modo logico ed esaustivo, del ragionamento seguito, che li ha
portati a riformare la decisione assunta dal giudice di prime cure,
confutando gli argomenti posti a base della sentenza di primo grado, in
forza dei quali si era concluso per l’insussistenza del reato di truffa
attraverso il riferimento ad un indirizzo giurisprudenziale non pertinente
rispetto al caso di specie.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha
proposto al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle Ammende nonché alla refusione in favore della

3

6,

amministrativo mediante artifizi o raggiri, ottenga una decisione favorevole;

..

costituita parte civile Telecom Italia S.p.A. delle spese processuali sostenute
in questo grado di giudizio che si liquidano, sulla base della richiesta
formulata, in complessivi C 2.300,00 oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute in questo grado dalla
costituita parte civile che liquida in C 2.300,00 oltre IVA e CPA.

Così deciso, 8 luglio 2014

spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA