Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33720 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33720 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Nerini Mauro, nato a Prato il 15 gennaio 1963
avverso la sentenza in data 20 dicembre 2012, della Corte d’appello di Bologna
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Elisabetta
Cesqui, che ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Nerini Mauro ricorre avverso la sentenza, in data 20.12.2012, della Corte di Appello di Bologna
che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini in data 20 marzo 2003,
condannando il ricorrente per il delitto di ricettazione.
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Mancanza e carenza di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Nella sentenza la Corte avrebbe omesso di valutare la specifica doglianza proposta dal
ricorrente, relativamente alla richiesta di pronuncia di non doversi procedere per intervenuta
prescrizione.

b) Inosservanza ed erronea applicazione ed interpretazione di legge penale processuale ex art.
606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
La sentenza di secondo grado sarebbe affetta da nullità, in considerazione del fatto che la
Corte d’appello non avrebbe accolto la censura relativa mancata notifica all’imputato del
decreto che ha disposto il giudizio in primo grado.

Data Udienza: 08/07/2014

c) Inosservanza ed erronea interpretazione ed applicazione di legge processuale penale ex art.
606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla intervenuta prescrizione.
La sentenza sarebbe errata dal momento che il reato dovrebbe ritenersi prescritto, dovendosi
applicare alla fattispecie la disciplina più favorevole dettata dalla nuova normativa introdotta
dalla ex Cirielli.

d) Violazione di norma penale sostanziale e processuale penale ex art. 606 comma 1 lett. b) e

pen.
La sentenza della Corte territoriale sarebbe errata per violazione della legge processuale,
poiché la condanna dell’imputato per la ricettazione del singolo assegno viola il citato principio.
Il ricorrente, infatti, sarebbe già stato processato per lo stesso reato, avente lo stesso oggetto,
ossia l’assegno bancario in ordine al cui possesso è stato contestato il reato di ricettazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che il quarto motivo è fondato ed è assorbente rispetto agli altri motivi
dedotti con l’impugnazione.
E’ stata acquisita la sentenza della Corte d’appello di Bologna pronunciata nei confronti di
Nerini Mauro in data 5 marzo 2010, irrevocabile in data 23 luglio 2010, con la quale è stata
dichiarata l’intervenuta prescrizione dei reati, già giudicati dal Tribunale di Rimini con sentenza
del 26 febbraio 2007, ed appellata dallo stesso Nerini, in ordine anche al reato di cui all’art.
648 c.p. e relativo, oltre che ad altri titoli, allo stesso assegno bancario n. 0089370750-01 per
lire 350.000, tratto sul c/c n. 953, acceso presso la Banca Credito Bergmasco, filiale di Bologna
77, intestato a “Charly Point”, di provenienza delittuosa, in quanto provento di furto in danno
di Olivieri Stefano, ed oggetto anche della sentenza avverso la quale è stato proposto l’odierno
ricorso per cassazione. E’ evidente che la sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione
del principio del “ne bis in idem”. La prova è documentale e non occorre alcun accertamento
sul fatto.
Nel caso in esame deve dunque trovare applicazione il principio in base al quale è deducibile
nel giudizio di cassazione la preclusione del giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che
la violazione del divieto del “bis in idem” si risolve in un “error in procedendo” che, in quanto
tale, consente al giudice di legittimità l’accertamento di fatto dei relativi presupposti (Sez. 6, n.
44632 del 31/10/2013 – dep. 05/11/2013, Pironti, Rv. 257809; Sez. 6, n. 47983 del
27/11/2012, D’Alessandro, Rv. 254279; Sez. 1, n. 26827 del 05/05/2011, Santoro, Rv.
250796; Sez. 6, n. 44484 del 30/09/2009, P., Rv. 244856; nonché, come si desume dalla
motivazione, Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, cit., non mass.
sul punto).

c) cod. proc. pen. in relazione alla violazione del principio del ne bis in idem, ex art. 649 cod.

2. Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio per essere stato l’imputato già giudicato per il medesimo fatto con sentenza della Corte
d’appello di Bologna in data 5 marzo 2010, irrevocabile in data 23 luglio 2010.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere stato l’imputato già giudicato per il
medesimo fatto con sentenza della Corte d’appello di Bologna in data 5 marzo 2010,
irrevocabile in data 23 luglio 2010.
3 2014

Roma, 8

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